Le controversie regolate dal rito sommario di cognizione introdotte dal D.LGS. 1 settembre 2011, n. 150

Avv. Paolo Accoti - In linea generale, nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, all'attore è consentito - a sua insindacabile scelta - attivare il rito ordinario a cognizione piena ovvero quello sommario di cognizione ex art. 702-Bis Cpc.

Rimangono escluse tutte le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale (art. 50 Cpc 1 - nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2 - nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3 - nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4 - nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5 - nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni

in partecipazione e dei consorzi; 6 - nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7 - nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; 7 bis - nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 8 - nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto), nonché quelle di competenza del Giudice di Pace, le cause attribuite in unico grado alla Corte d'Appello e quelle attribuite in grado di appello al Tribunale in composizione monocratica.

La scelta del rito sommario

Trattasi di un procedimento semplificato, azionato solitamente quando vi è l'evidenza della prova del diritto fatto valere in giudizio e che, pertanto, non necessita di una attività istruttoria particolarmente complessa e strutturata, laddove la tutela sommaria viene apprestata nel primo grado di giudizio (fase sommaria) e che, eventualmente, prosegue in appello a cognizione piena.

Le ipotesi obbligatorie

Se nelle ipotesi indicate dall'art. 702-Bis Cpc la scelta del rito è facoltativa, ve ne sono altre in cui la scelta di tale rito risulta obbligatoria, in particolare, il riferimento va all'art. 183-Bis Cpc, introdotto dal D.L. 132/2014, convertito in Legge n. 162, del 10 novembre 2014, per il quale, nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, il Giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre il passaggio al rito sommario di cognizione ma, soprattutto, tale rito risulta imposto in tutte le materie indicate dal D.LGS. 150/2011 e, pertanto, nelle controversie in materia di: liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia; mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari; allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari; espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea; riconoscimento della protezione internazionale; opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare; opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche; materia di discriminazione; opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità; attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento e nelle altre materie, essenzialmente elettorali, indicate nel capo III del predetto D.LGS. 150/2011.

Il giudizio d'appello

Ciò posto, in tutti i procedimenti definiti con ordinanza ex art. 702-Bis Cpc, siano essi facoltativi ovvero obbligatori, l'eventuale giudizio d'appello deve essere introdotto con la forma dell'atto di citazione, entro il termine perentorio previsto dall'art. 702-Quater Cpc, vale a dire entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Cancelleria ovvero dalla notificazione a cura di parte avversaria, se precedente.

Il che sta a significare che anche dalla (sola) comunicazione di Cancelleria inizia il decorso del termine sopra visto per impugnare l'ordinanza e che tale termine viene interrotto dalla notificazione dell'atto di citazione in appello, al quale seguirà l'iscrizione della causa a ruolo nei "canonici" 10 giorni dalla notifica.

Qualora l'appello venga impropriamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, per il generale principio di conservazione degli atti il gravame non potrà ritenersi tout court inammissibile ma, in questo caso, occorrerà tener conto oltre che della data di deposito del gravame, anche di quella della notifica alla parte appellata, se avvenuta o meno nei trenta giorni di cui all'art. 702-Quater Cpc.

In altri termini, l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-Bis Cpc erroneamente introdotto con ricorso dovrà essere anche notificato entro 30 giorni, in caso contrario il gravame risulterà inesorabilmente inammissibile perché tardivo.

Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5111, pubblicata in data 5 Marzo 2018.

La decisione della Cassazione

A seguito di gravame avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Tivoli, ai sensi dell'art. 702-Bis Cpc, la Corte di Appello di Roma, rilevato come lo stesso fosse stato proposto con ricorso, anziché con citazione, premessa la sua naturale impugnabilità ha, tuttavia, ritenuto inammissibile il gravame, in quanto tardivo, atteso che l'ordinanza comunicata alle parti in data 11 giugno 2012 era stata impugnata con ricorso notificato solo il 3 ottobre 2012, pertanto, oltre i termini di legge.

Proposto ricorso per cassazione, sul presupposto che il Giudice d'appello avesse erroneamente dato rilevanza al momento della notifica, anziché a quello del deposito del ricorso in Cancelleria, al fine di verificare la tempestività dell'impugnazione, la Corte di Cassazione respinge il ricorso condannando il ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Per motivare tale ordinanza il Giudice di legittimità ricorda come <<con una pluralità di pronunce rese con riferimento a diverse materie sostanziali (elezioni, stranieri, condominio) questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui: «L'appello, proposto ex art. 702 - quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale (nella specie: di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale), deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.» (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 26326 del 2014; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14502 del 2014).>>.

Evidenzia inoltre come <<tale principio è stato ribadito anche da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18022 del 2015, secondo cui «L'appello avverso l'ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall'art. 702 quater c.p.c., sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine.».>>.

Conclude affermando come tali principi risultano generalizzati, applicandosi sia alle ipotesi facoltative di introduzione del giudizio sommario di cognizione, che a quelle obbligatorie di cui al D.L. 132/2014 e al D.LGS. 150/2011, ai quali si applica il principio nei termini che seguono: <<L'appello, proposto ex art. 702 - quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.>>.

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Cass. civ., Sez. I, 05.03.2018, n. 5111
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