di Valeria Zeppilli - L'articolo 2236 del codice civile stabilisce che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Si tratta di una disposizione che, come giustamente rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza del 1° febbraio 2018 qui sotto allegata, con riferimento alla responsabilità medica deve oggi necessariamente essere interpretata alla luce di quanto stabilito dalla riforma Gelli di cui alla legge numero 24/2017.
Art. 2236 c.c. e legge Gelli
Proprio leggendo l'articolo 2236 sotto la luce della legge Gelli, deve quindi rilevarsi che non può ritenersi in colpa ("da intendersi grave e quindi giuridicamente significativa") il medico che, dinanzi a problemi tecnici di speciale difficoltà, si sia attenuto alle linee guida o, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, a prescindere da quali siano i risultati dell'intervento che abbia effettuato. Ciò in ragione degli articoli 5, 6 e 7 della legge 24, che hanno parametrato la sussistenza o l'intensità della colpa al rispetto o meno di linee guida e buone pratiche cliniche.
Problemi di speciale difficoltà
L'elenco dei problemi tecnici di particolare difficoltà è infinito e, per i giudici, ricomprende di certo anche il caso, come quello di specie, in cui la paziente sia stata già operata più volte e riveli condizioni ossee fragili e degradate.
Tribunale di Roma testo sentenza 1° febbraio 2018