di Lucia Izzo - Devono considerarsi spese straordinarie, che andranno divise tra i genitori, quelle sostenute per il trattamento estetico volto a eliminare un difetto che imbarazza la figlia adolescente, nonché quelle per l'iscrizione della ragazza a una scuola privata con orari maggiormente compatibili con quelli dell'affidatario.
L'altro genitore, dunque, non potrà sottrarsi al pagamento della sua quota a meno di non esprimere un tempestivo e valido dissenso oppure dimostrando la futilità delle spese.
La vicenda
Lo ha confermato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 5490/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso del padre della ragazza, convenuto dalla ex innanzi al Tribunale affinché venisse condannato al rimborso della metà delle spese straordinarie, poste a suo carico, in misura del 50% e da lei affrontate nell'interesse della minorenne, nata dalla relazione more uxorio intrattenuta con l'uomo.
La domanda veniva accolta dalla Corte d'Appello che condannava il padre a corrispondere alla donna oltre cinquemila euro: per il giudice a quo, una volta acclarata la necessità o utilità della spesa (peraltro documentalmente comprovata dalla istante) e il suo carattere straordinario, la mancanza di un "previo concerto" tra i genitori non avrebbe impedito la proposizione dell'azione di regresso da parte del genitore anticipante.
Ancora, per il giudice di appello, l'uomo non aveva neppure in alcun modo comprovato l'ipotetica inutilità delle spese in questione (per trattamenti estetici e per l'iscrizione in una scuola privata), essendosi il medesimo limitato ad una generica contestazione al riguardo.
Trattamenti estetici alla figlia adolescente? Sono spese straordinarie
In Cassazione, l'uomo sottolinea la circostanza che non vi fosse mai stata alcuna concertazione con la ex delle spese ritenute straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia.
Tuttavia, i giudici confermano come non sia configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione "di maggiore interesse" per il figlio, sussistendo, di conseguenza, un obbligo di rimborso a carico del coniuge non affidatario qualora il medesimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Nel caso di specie, il padre ha genericamente contestato le spese straordinarie, mentre per liberarsi dell'onere a suo carico avrebbe dovuto comprovarne la futilità e l'assenza delle ragioni addotte dalla controparte.
Neppure coglie nel segno la doglianza con cui il ricorrente censura il fatto che siano state considerate spese straordinarie quelle per i trattamenti estetici a favore della figlia, non supportati da nessuna prescrizione medica che ne certificasse la necessità o l'utilità, nonché le spese sostenute per la scuola media privata.
Gli Ermellini rammentano che, quanto al mantenimento della prole, vanno intese come spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Nel caso di specie, la valutazione della Corte d'Appello, incensurabile in Cassazione, ha accertato trattavasi di spese per trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, "anomala per un soggetto di sesso femminile" e fonte di notevole imbarazzo, nonché di spese per l'iscrizione in una scuola privata i cui orari si erano rivelati maggiormente compatibili con le esigenza lavorative del genitore affidatario.
Trattasi, conclude la Cassazione, di esborsi non prevedibili, poiché sopraggiunti nel corso del tempo, al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Talchè, una volta che il giudice di merito ne abbia accertato la natura di spese straordinarie e utili alla figlia, e in assenza della dimostrazione di un tempestivo e valido dissenso da parte del padre, quest'ultimo è da considerarsi senz'altro tenuto a corrispondere all'altro genitore la quota di sua spettanza.
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