L'Aran ha stabilito che le 150 ore di permessi retribuiti per i dipendenti statali, degli enti locali e delle Regioni non possono essere usati per i tirocini forensi

di Gabriella Lax - Arriva la stretta dell'Aran sui permessi degli statali. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica amministrazione ha stabilito che le 150 ore di permessi retribuiti per i dipendenti statali degli enti locali e delle Regioni non possono essere utilizzati per i tirocini forensi. L'uso delle ore di permesso retribuite resta possibile per ben altre finalità di studio e di qualificazione personale e professionale.

Stretta dell'Aran sui permessi degli statali

L'articolo 15, comma 2, del Ccnl del 2000 stabilisce per il comparto regioni ed enti locali che i permessi per il diritto allo studio «sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami». Potevano dunque le 150 ore inglobare la pratica finalizzata alla preparazione dell'esame di stato per l'abilitazione professionale forense, il cui superamento consente di acquisire il titolo di avvocato.

L'Aran ha stabilito che non è possibile. Come ricorda Italia Oggi, presupposto indispensabile per fruire dei permessi dei permessi è la frequenza di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Tra di essi non si inquadra la frequenza di una scuola forense finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla professione di avvocato, proprio per la mancanza dei presupposti stabiliti nella clausola contrattuale.

Secondo un orientamento consolidato partecipazione alle lezioni e, quindi, relativa frequenza, fanno parte delle materie per le quali il permesso è accordabile. Ma non invece nel caso di attività o impegni diversi che il corso di studio può comportare, come l'assistenza agli esami, il supporto alla didattica o il tutorato, i colloqui con i docenti, le pratiche di segreteria, lo studio individuale, la preparazione per gli esami universitari oppure la preparazione e la redazione della tesi di laurea.


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