Corte di Cassazione,sezione I civile sentenza n. 12169 del 09/06/2005
Un innovativa sentenza della Cassazione ha riconosciuto il diritto della moglie ripudiata,di religione islamica,ad ottenere il ricongiungimento familiare se lavora in Italia con i figli minori benché esclusa in base al diritto islamico dalla tutela degli stessi. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione,sezione I civile, con sentenza n. 12169 del 09/06/2005. Una cittadina del Marocco,pur avendo ottenuto il ricongiungimento familiare con i propri figli, si vedeva negare il visto di ingresso in Italia per gli stessi dalla Ambasciata Italiana a Rabat atteso che con l'atto di ripudio del 25 settembre 1992, il primo marito dell'istante, aveva escluso la ricorrente dalla tutela dei minori, riservandola a se stesso, come consentito dalla normativa interna del Paese. Il Tribunale di Perugina accoglieva il ricorso, perche', ai sensi della lett. b) del citato art. 29 T.U., i minori dovevano ritenersi a carico dell'istante, che provvedeva al mantenimento dei figli, ai quali doveva quindi rilasciarsi il visto d'ingresso. Avverso tale provvedimento veniva prroposto reclamo dal Pubblico Ministero in base alla considerazione che secondo la Moudawana, ossia il codice dello stato delle persone vigente in Marocco, applicabile come legge nazionale del figlio ex art. 36 della Legge 31 maggio 1995 n. 218, la rappresentanza legale dei minori compete al solo padre, spettando alla madre solo in caso di morte dell'altro genitore. Rigettando il reclamo, la Corte d'appello perugina ravvisava una evidente disparita' di posizione dei genitori rispetto ai figli nella normativa del Marocco, stante la sua contrarietà all'ordine pubblico internazionale e al principio costituzionale della parita' dei coniugi oltre che al loro obbligo comune di mantenere i figli (art. 29 Cost.). In conseguenza sanciva l'applicabilità al caso della legge italiana, ex art. 16 della Legge n. 218 del 1995. Stabiliva,inoltre, che,stante il mantenimento dei figli da parte della madre, in base all'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 ratificato in Italia dalla Legge 27 maggio 1991 n. 176, occorreva tenere conto,ai fini della decisione, del superiore interesse dei minori che in Marocco erano affidati ad una zia nel disinteresse del padre, che aveva dichiarato di consentire al loro espatrio per il ricongiungimento alla madre. Pertanto, il diritto all'unita' familiare dei minori imponeva il rilascio del nulla osta e il reclamo delle Amministrazioni doveva essere rigettato. Avverso tale provvedimento ricorrevano in Cassazione le Amministrazioni interessate sostenendo la contraddittorietà della motivazione. Nel rigettare il ricorso,la Corte ha sostenuto che le diverse tradizioni culturali del mondo islamico rispetto a quelle occidentali giustificano pienamente la disciplina positiva del diritto di famiglia che attribuisce compiti diversi ai due genitori ma non viola l'art. 29 della Costituzione ne' l'ordine pubblico internazionale. In conseguenza, anche se la "Moudawana" - ossia il Codice dello stato e delle persone e delle successioni vigente nel Regno del Marocco - non lo consente, in base all'ordinamento giuridico italiano,la madre ha diritto di ottenere il ricongiungimento con i figli per curare meglio la loro crescita ed educazione, ancorché provvedendo da sola al loro sostentamento e mantenimento, nel disinteresse del padre. Secondo la Corte,lo stesso art. 29, lett. b- bis), del T.U., introdotto dalla Legge 23 agosto 2002 n. 189, impone, con riferimento ai figli maggiorenni ai quali lo straniero ha diritto a ricongiungersi che gli stessi siano a suo carico, nessun rilievo avendo nel caso la potestà genitoriale, prevedendosi solo che detti figli non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento. Se per i figli maggiorenni il concetto di carico e' connesso a uno stato di salute che comporti invalidita' totale, per i minori lo steso concetto, sia nel diritto interno che in quello internazionale, integra sempre e solo quello del collegamento tra due soggetti per il quale uno ha l'onere del sostentamento dell'altro, che non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Presidente ANIMI
Leggi la motivazione della sentenza
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