Avv. Marco Sicolo - Il sistema relativo al processo di esecuzione nell'ordinamento italiano prevede due tipi di opposizione esperibili dal debitore: l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi.
Tali rimedi, pur avendo scopo affine, si fondano su presupposti completamente diversi tra loro e sono perciò disciplinati dalla legge in maniera differente.
Non di meno, essi possono essere proposti nell'ambito dello stesso procedimento esecutivo, e persino con il medesimo atto giudiziario. In tal caso si pongono delicati problemi di coordinamento tra le rispettive discipline, sia in fase di trattazione che in sede decisoria.
In particolare, è importante chiarire gli aspetti relativi alla competenza e quindi all'individuazione del giudice incaricato di conoscere delle suddette domande, dal momento che con l'opposizione si apre una fase di cognizione autonoma rispetto alla procedura esecutiva.
Indice:
- Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi: i presupposti
- La forma dell'opposizione
- La competenza per il giudizio di opposizione
- Cumulo di domande: condizioni per la competenza del Tribunale
- Cumulo di domande: le pronunce in sentenza
Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi: i presupposti
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La differenza fondamentale tra i due tipi di opposizione sopra citati risiede nell'oggetto della contestazione che ne è all'origine.
Infatti, se il debitore intende contestare la sussistenza stessa, in capo al creditore, del diritto a procedere in executivis, egli dovrà esperire l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c.
Diverso è il caso in cui il debitore voglia far valere un'irregolarità formale propria di un atto della procedura o relativa alla sua notificazione: in tal caso, il rimedio consentito è rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c.
La forma dell'opposizione
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A seconda del momento in cui vengono proposte, l'opposizione all'esecuzione e quella agli atti esecutivi possono essere adottate con forme differenti.
Nello specifico, l'opposizione all'esecuzione va proposta con atto di citazione in tutti i casi in cui l'esecuzione non sia ancora cominciata, e cioè, a norma dell'art. 491 c.p.c., fino al pignoramento (c.d. opposizione a precetto). Successivamente, l'opposizione deve avere la forma del ricorso e va proposta al giudice dell'esecuzione.
Analogamente, l'opposizione agli atti esecutivi va proposta mediante atto di citazione, quando oggetto di contestazione siano i difetti formali del titolo esecutivo o del precetto e l'esecuzione non sia ancora iniziata. Tale opposizione prende, invece, la forma di ricorso al giudice dell'esecuzione quando sia proposta per far valere irregolarità formali relative a singoli atti di esecuzione o alla procedura di notifica del titolo esecutivo o del precetto.
La competenza per il giudizio di opposizione
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Come abbiamo visto, se l'opposizione ex art. 615 o quella ex art. 617 c.p.c. vengono proposte ad esecuzione iniziata, giudice competente a conoscere della causa è lo stesso giudice dell'esecuzione.
Nel caso di opposizione che preceda l'inizio dell'esecuzione, invece, l'atto di citazione va proposto davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma degli artt. 26 e 27 c.p.c., a condizione che l'intimante dichiari di risiedere o elegga domicilio nel foro così individuato. In mancanza, l'opposizione a precetto (ex art. 615 o 617 c.p.c.) potrà essere proposta davanti al giudice del luogo in cui il precetto stesso è stato notificato, a norma dell'art. 480 c.p.c.
Cumulo di domande: condizioni per la competenza del Tribunale
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Come anticipato, può capitare che, nell'ambito della stessa procedura esecutiva (soltanto preannunciata dal precetto o già iniziata con il pignoramento), vengano proposte sia l'opposizione all'esecuzione che quella agli atti esecutivi. In particolare, si può verificare il cumulo delle relative domande nel medesimo atto giuridico.
In tal caso, il primo problema che si pone all'attenzione del giudice e delle parti in causa è quello relativo alla competenza del giudice. Può infatti capitare che, mentre l'opposizione agli atti esecutivi debba essere conosciuta per materia dal Tribunale quale Giudice dell'esecuzione, l'opposizione all'esecuzione, invece, rientri per valore nella competenza del giudice di pace.
Ebbene, sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 10 e 104 c.p.c., la competenza a conoscere entrambe le domande ricade, in tal caso, in capo al Tribunale, a condizione che l'ufficio del giudice di pace competente per valore sia ricompreso nel circondario del Tribunale competente per l'esecuzione, in rispetto delle norme sulla competenza per territorio inderogabile (cfr., da ultimo, Corte Cass. 1722/17).
Cumulo di domande: le pronunce in sentenza
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Altrettanto importante, infine, è che il cumulo di domande ex art. 615 e 617 c.p.c. riceva l'adeguato trattamento in sede decisoria.
In particolare, poiché le sentenze relative ai due tipi di opposizione hanno un differente regime di impugnabilità, è necessario che il giudice si pronunci su entrambe le domande, senza possibilità di considerare assorbita l'una in conseguenza dell'accoglimento dell'altra.
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