Ne chiarisce i termini l'Inps, con il messaggio 1074 del 9 marzo scorso (sotto allegato). Sono sempre più i casi di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni). A seconda dei casi riepiloga il messaggio «la permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni qualora le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico - in attesa di dirimere l'evoluzione del caso di specie verso la dimissione o verso il ricovero presso l'apposito reparto della struttura ospedaliera - ovvero nel caso in cui l'appropriato reparto di ricovero non sia immediatamente accessibile».
Inps, permanenza prolungata al pronto soccorso come il ricovero
In questi casi «la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero - spiega l'istituto - e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre». Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l'osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna «deve applicarsi, nell'ambito della tutela previdenziale della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero».
Certificati di malattia/ricovero via telematica
Le unità di pronto soccorso, dunque, sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, poiché possono presentarsi due casi: situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero; e invece situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell'indennità Inps come evento di malattia; in questo caso il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.
Nel caso in cui nonostante l'ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell'evento, il lavoratore dovrà fornire ulteriori elementi utili per l'istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps e al proprio datore di lavoro (nei casi di prevista erogazione in via di anticipazione della prestazione) apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
Nel caso in cui le strutture non possano trasmettere telematicamente i certificati di ricovero o di malattia, gli stessi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.
Certificati malattia e prognosi
Infine, il messaggio dell'Istituto di previdenza ricorda che «la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell'indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all'incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini. Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale - l'eventuale dicitura "prognosi clinica" deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di "prognosi riferita all'incapacità lavorativa"».
Inps, messaggio n. 1074/2018• Foto: 123rf.com