Breve excursus tra dottrina e giurisprudenza sull'ammissibilità del sequestro giudiziale di cambiali
Avv. Giampaolo Morini - "Chi ha emesso una cambiale e poi si accorge che l'emissione è avvenuta senza causa (o che la causa è cessata), non soltanto può opporre al prenditore tutte le eccezioni ricavate dal rapporto sottostante, ma può altresì pretendere la restituzione della cambiale, [...] per impedire che il titolo venga messo in circolo, con effetti per lui dannosissimi [...]. L'emittente ha il diritto di ridiventare proprietario della cambiale
, e ciò con effetto retroattivo inter partes. Ecco, dunque, quella controversia sulla proprietà (o, se si vuole, sul possesso), che basta a legittimare la concessione del sequestro giudiziario" (1).

Il sequestro della cambiale

Il rapporto causale in virtù del quale è stata emessa la cambiale di cui si chiede il sequestro si fonda su di un contratto di cui si eccepisce la nullità parziale per le ragioni di cui al ricorso. Non è infatti condivisibile la tesi di chi esclude il sequestro
giudiziario, affermando che, se il relativo provvedimento fosse emesso, si giungerebbe, in modo inammissibile, al sequestro di un credito (SATTA, Commentario al codice di procedura civile, IV, Milano, 1959-1968, p. 161 s.). Proprio l'esistenza di un documento, idoneo ad essere trasmesso sulla base dei principi propri dei titoli di credito e non di quelli applicabili alla cessione, è sufficiente per smentire queste obiezioni: nell'evenienza che ci occupa, infatti, oggetto della cautela è sempre un res (PELLIZZI, Sequestro
giudiziario di titoli di credito e mancanza di causa nel rilascio, in Studi sui titoli di credito, Padova, 1960, pp. 201 e 205). In definitiva, il sequestro giudiziario può essere utilizzato per bloccare la circolazione di un titolo di credito, quando la causa che ha dato luogo all'emissione sia venuta meno, o comunque manchi in via genetica.

Caratteristiche del provvedimento di sequestro

Le caratteristiche di tale provvedimento, infatti, non sono incompatibili con i principi generali in materia cartolare e non vengono snaturate dal suo utilizzo anche in questo campo. Il documento sequestrato dovrà essere custodito, come ogni altro bene mobile, salva l'attuazione del vincolo sul titolo (art. 1997 c.c.; BRIOLINI, I vincoli sui titoli di credito, Torino, 2002, p. 19): peraltro il sequestro e il decorso del termine di scadenza del pagamento non pregiudica la natura del titolo che comunque resterà titolo di credito.

Anche il far venir meno l'eventualità del protesto (mera ipotesi) non pregiudica la natura del credito, avendo il protesto una mera funzione amministrativa. D'altro canto, l'art. 670, n. 1, c.p.c. è l'unica forma di tutela cautelare disponibile allo scopo, non potendo certo essere concessa una pronuncia ex art. 700 c.p.c. per inibire la circolazione della chartula (se fosse ammesso il ricorso alla procedura d'urgenza per evitare che il portatore giri il titolo di credito si otterrebbe, infatti, una tutela diversa, perchè più ampia, di quella concedibile in via ordinaria, laddove non consentito costringere un soggetto ad un non fare infungibile, quale, appunto, è il non girare il titolo; cfr., tra gli altri Tarzia, Problemi processuali in tema di titoli di credito).

Una delle rare circostanze in cui è ammesso, non senza qualche contrasto, l'utilizzo dei provvedimenti d'urgenza in materia di titoli di credito è quando si vuole ottenere l'inibizione della pubblicazione del protesto (cfr. Vullo, Sulla sospensione ex art. 700 cpc della pubblicazione del protesto cambiario, in GIur.It., 2002, c. 531).

Periculum in mora

Come ha avuto modo di chiarire il Tribunale Brescia (11 febbraio 2016 - Pres. Rosa - Est. Vincenza Agnese), "appare sufficiente - ai fini del periculum in mora in materia di sequestro giudiziario - che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso a prescindere dal timore di sottrazione, alterazione o dispersione dei beni stessi. Ciò che viene comunemente inteso come "periculum in mora" (e cioè il pregiudizio grave e imminente) non costituisce condizione necessaria per la concessione del sequestro, atteso che lo stesso art.670 c.p.c. richiede semplicemente ragioni che rendano opportuna la custodia. L'opportunità di conservazione del bene non richiede un pericolo attuale di sottrazione, ma è sufficiente che si prospetti una semplice possibilità di pregiudizio tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio eventualmente riconosciutole".

Anche la Corte di Cassazione ha affermato che "per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, che sussista il pericolo, concreto ed attuale di sottrazione o alterazione del bene. Ai fini della valutazione dell'opportunità richiesta dall'art. 670 c.p.c. è necessario e sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso" (Cass., 1982854; cfr. anche: Cass., 19642694; Tribunale di Milano, 1.7.1987; Tribunale di Roma 17.4.2001).

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Avv. Giampaolo Morini

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(1) BIGIAVI, Sequestro giudiziario di cambiale per evitarne la girata, in Riv. dir. civ., 1955, II, p. 496. In giurisprudenza v. Trib. Bergamo, 21 novembre 2001, in Foro it., 2002, I, c. 606; Trib. Verona, 23 agosto 2001, in Giur. merito, 2002, p. 402; Trib. Monza, 12 aprile 2001, ivi, 2001, p. 979; Trib. Orvieto, 12 marzo 1986, in Dir. banca merc. fin., 1987, p. 159; Trib. Milano, 19 aprile 1982, in Banca borsa e tit. cred., 1983, II, p. 244.C.


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