L'inclusione del tratto stradale nel decreto prefettizio è necessaria solo per le apparecchiature di rilevamento a distanza

Avv. Paolo Accoti - La Corte di Cassazione torna sull'argomento con l'ordinanza n. 5610, depositata in data 8 Marzo 2018, confermando i propri precedenti per cui l'obbligo dell'inserimento del tratto stradale nell'apposito decreto prefettizio, ai fini della legittimità del verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità, risulta necessario solo quando l'accertamento avviene con apparecchiature di rilevamento a distanza (Cass. n. 376 - 17905 del 2008).

Viceversa, quando tale accertamento viene effettuato dagli agenti della polizia con apparecchiature direttamente gestite dagli stessi, tale inclusione del tratto di strada non è necessaria.

La vicenda

Un utente della strada impugnava davanti al Giudice di pace il verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia municipale, per il superamento del limite di velocità consentito in quel determinato tratto di strada.

La domanda veniva accolta in primo grado ma sul gravame proposto dal Comune il Tribunale di Lametia Terme riformava la decisione di primo grado, rigettando il ricorso.

Propone ricorso per cassazione l'utente della strada, eccependo l'erroneità della decisione sulla scorta del fatto che il tratto di strada dove era stata accertata l'infrazione non fosse incluso nel decreto prefettizio, con conseguente invalidità della contestazione non immediata.

Multe: non è necessario il tratto stradale nel decreto prefettizio

La Corte di Cassazione rileva come <<la gravata decisione, conformandosi a noti principi già enunciati da questa Corte (Cass. n.ri 376 e 17905 del 2008) ha espressamente e correttamente escluso finanche la necessità dell'inserimento del tratto stradale nell'apposito decreto prefettizio, essendo quest'ultimo necessario solo ove al violazione al C.d.S. avviene attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a distanza" e non invece - come nella fattispecie - con l'utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia.>>.

Conclude, pertanto, la Corte affermando come <<In difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera della parte ricorrente, in relazione ad orientamento giurisprudenziale che possa far ritenere la gravata decisione non conforme a principi enunciati da questa Corte, deve reputarsi che l'impugnata sentenza ha deciso facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.>>, ciò posto, il ricorso viene respinto ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Per completezza, in relazione al predetto decreto prefettizio, occorre ricordare come <<il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. strada, e non altre; è, pertanto, illegittimo - e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 cod. strad.>> (Cass. n. 5532/2017).

Cass. civ., Sez. VI, 08.03.2018, n. 5610
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