di Lucia Izzo - Lo schema di decreto del Ministro della giustizia che va a modificare i parametri forensi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 è ormai in dirittura d'arrivo: dopo la firma del Ministro della giustizia Andrea Orlando, intervenuta lo scorso 8 marzo 2018, il testo passa ora alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà successivamente pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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L'Ufficio Studi del CNF ha diffuso il testo coordinato dello schema di decreto (qui sotto allegato) che recepisce le modifiche e le eliminazioni operate sul testo proposto dallo stesso Consiglio Nazionale Forense, udito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Pochi passaggi, dunque, separano gli avvocati da un compenso migliore, almeno sulla carta, e ciò vale maggiormente per i professionisti "telematici": il legale in grado di redigere atti depositati online, facendo uso di tecniche informatiche che ne agevolano la consultazione o la fruizione, potrà guadagnare fino al 30% in più.
Parametri forensi ed equo compenso
Il provvedimento, che ha incassato anche l'ok del Consiglio di Stato, va ad adeguare i parametri forensi alla disciplina sull'equo compenso (per approfondimenti: Equo compenso è legge), ovverosia un compenso "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri"
Anche il Consiglio di Stato, infatti, ha sottolineato come "la discrezionalità del giudice nella determinazione dei compensi non può condurre a una liquidazione che remuneri l'opera del difensore con una somma che risulti praticamente simbolica e, come tale, non consona al decoro professionale".
Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, il documento riconoscerà all'avvocato anche una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto in materia di rimborso spese per trasferta.
Avvocati: i nuovi compensi
Ai fini della liquidazione del compenso, si legge nel provvedimento, si terrà conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Nel testo si è scelto di limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice e, pertanto, sono state individuate delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare.
Il giudice, pertanto, dovrà tenere conto dei valori medi delle tabelle, che, in applicazione dei parametri generali, potranno essere aumentati di regola fino all'80%, ovvero potranno essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria l'aumento sarà di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%.
Inoltre, è previsto un aumento percentuale del compenso professionale per ogni ulteriore soggetto assistito avente la stessa posizione processuale: per ogni soggetto, oltre al primo, l'aumento si innalza al 30%, fino a un massimo di dieci soggetti, e al 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
Viene, infine, confermato che, nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sarà di regola aumentato sino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti.
Quanto ai compensi nei procedimenti arbitrali rituali e irrituali, questi si applicheranno a favore a ciascun arbitro, a differenza del testo precedente in cui la previsione era per l'intero collegio.
Compenso maggiorato agli avvocati "telematici"
Peculiare è la disposizione (art. 4, comma 1-bis), inserita dal Ministero dopo la trasmissione della bozza di decreto alle Camere, che prende nota delle innovazioni in ambito telematico.
Si prevede, infatti, un ulteriore aumento del 30% del compenso determinato tenuto conto dei parametri generali "quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".
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Compensi avvocati: nuove tabelle per mediazione e negoziazione assistita
Il provvedimento, infine, introduce per mediazione e negoziazione assistita un'apposita tabella.
Non solo si guarderà al valore della controversia (diviso in sei diversi scaglioni) per determinare il compenso, ma tale parametro andrà confrontato con la fase nella quale opera il professionista. La tabella, a proposito, distingue la fase dell'attivazione da quella della negoziazione e della conciliazione.
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