Tra le tipologie contrattuali considerate dal Codice del Consumo, particolare importanza riveste il cosiddetto contratto a distanza, ovvero l'accordo raggiunto tra il consumatore ed il professionista mediante strumenti di comunicazione, allorquando le due parti contrattuali non siano presenti nello stesso luogo al momento dell'accordo.
Contratti a distanza: ratio della norma
All'art. 1, comma 1, il D.Lgs. n. 185/1999 definisce il contratto a distanza come "il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".
La lett. d) dell'articolo indicato indica quale mezzo di comunicazione a distanza "qualunque mezzo che, senza la presenza fisica simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti".
Gli obblighi del professionista e la tutela del consumatore
Il codice del consumo, all'art. 51 disciplina espressamente i contratti a distanza, evidenziando l'obbligo del professionista di fornire o mettere a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'art. 49, c.1, di cui, a titolo esemplificativo si ricordano: le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista; l'indirizzo del professionista e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, le modalità di calcolo del prezzo, il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione.
A norma dell'indicato art. 51 del Codice del Consumo, inoltre, quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore mediante invio delle caratteristiche principali dell'offerta su supporto cartaceo o comunque su supporto durevole. Il consumatore resta vincolato nei confronti del venditore solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto.
Allorquando all'offerta telefonica non fa seguito una previsione contrattuale contenente la puntuale elencazione degli elementi cardine dell'accordo e le informazioni del contratto instaurato tra il professionista ed il consumatore, il professionista viola i doveri di informazione precontrattuale sanciti dal Codice del Consumo, restando l'accordo raggiunto tra le parti una mera proposta contrattuale.
In materia di contratti a distanza, ovvero di contratti stipulati nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi organizzato dal professionista non presente al momento dell'offerta, è, infatti, sempre necessario che quest'ultimo dia al consumatore tutte le informazioni inerenti al contratto in copia scritta del contratto o su altro supporto durevole (art. 51 D. Lgs n.206/2005).
Secondo quanto disposto in materia dal Codice del consumo, infatti, il professionista è sempre tenuto a fornire al consumatore tutte le informazioni inerenti l'oggetto del contratto, mediante documentazione cartacea o mediante altro strumento duraturo idoneo a preservare le informazioni medesime, in applicazione dei principi consumeristici a tutela della parte contrattuale debole. Tali informazioni devono essere fornite entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto ed in ogni caso prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.
Il comportamento del professionista che non si attiene agli indicato vincoli sanciti dalla legge, oltre a violare palesemente i dettati normativi in tema di tutela del consumatore, rappresenta una violazione delle norme di correttezza e buona fede a cui il professionista è sempre tenuto.
Diritto di ripensamento
In ogni caso il consumatore che ha sottoscritto un contratto stipulato a distanza con un professionista può recedere unilateralmente ad nutum dallo stesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione, se correttamente avvertito dal professionista sull'esistenza di tale diritto; se non avvertito, invece, può recedere nel termine di 12 mesi dalla sottoscrizione.
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Avv. Corrado C. Manni
Studio Legale Bove Manni
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