di Valeria Zeppilli - Nel campo della responsabilità medica, il riparto dell'onere della prova varia a seconda di quale sia il soggetto convenuto in giudizio dal paziente, ovverosia se si tratti del medico o della struttura sanitaria.
A seguito dell'emanazione della legge Gelli (che ha profondamente riformato il campo della responsabilità medica), infatti, oggi non è più lasciato spazio all'interpretazione ma la struttura risponde sempre a titolo contrattuale, mentre la responsabilità del medico nei confronti del paziente è di natura extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente).
La prova nei giudizi contro la struttura sanitaria
Sul piano dell'onere probatorio, ciò si traduce nella circostanza che, se a essere convenuta in giudizio è la struttura sanitaria, il paziente danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando l'inadempimento astrattamente indoneo a cagionare il danno lamentato.
Grava invece sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare, quale soggetto debitore, o di non aver posto in essere alcun inadempimento o che, pur essendovi stato un inadempimento, lo stesso non è risultato eziologicamente rilevante.
La prova nei giudizi contro il medico
La circostanza che, invece, il medico risponde nei confronti del paziente a titolo extracontrattuale si riflette, sul piano della prova, nell'onere ben più gravoso per il paziente che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno di dimostrare il danno subito, il nesso causale che lega questo alla condotta imputata al medico e la colpa o il dolo del sanitario.
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