di Lucia Izzo - Non spetta l'assegno divorzile alla ex che assume di essersi prodigata, durante il matrimonio e anche più del marito, alla cura e all'educazione dei figli.
Dopo il revirement operato dalla giurisprudenza (leggi: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni), ciò che deve essere valorizzato, nella fase di riconoscimento o meno dell'esborso, è il criterio della non autosufficienza economica, mentre il contributo personale e patrimoniale dato al ménage familiare potrà rilevare solo nella diversa e successiva fase destinata a determinare la misura dell'esborso.
La vicenda
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 6663/2018 (qui sotto allegata) con cui i giudici si sono pronunciati sul ricorso di un uomo che si era visto condannato dalla Corte d'Appello a corrispondere alla moglie un assegno divorzile.
In Cassazione, tuttavia, l'uomo contesta l'operato della Corte territoriale laddove ha riconosciuto alla ex l'assegno in ragione di "vaghe finalità compensative", senta tuttavia dimostrare la cura e l'educazione dei figli verso i quali la donna si sarebbe prodigata durante la vita matrimoniale, mentre, addirittura, sarebbe stato vero il contrario.
Divorzio: niente assegno "compensativo" alla moglie
Doglianze che vengono accolte dagli Ermellini i quali, in prima battuta, ritengono che la sentenza impugnata abbia errato ad attribuire l'assegno divorzile in ragione della inadeguatezza dei mezzi a disposizione della donna, intesa come inidoneità a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Assunto che collide, infatti, con il revirement della giurisprudenza di legittimità: a partire dalla sentenza n. 11504/2017, infatti, si è chiarito come il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio presupponga una verifica giudiziale da articolarsi necessariamente in due fasi, progressive e tra loro nettamente distinte.
La prima, quella dell'an debeatur, ha come oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza o meno del diritto all'assegno, fatto valere dall'ex coniuge richiedente; la seconda fase, riguardante il quantum debeatur è, invece, improntata al principio della solidarietà economica tra i coniugi, ovverosia dell'ex obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente piu debole, e investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.
Il nuovo orientamento prescelto dalla giurisprudenza appare più coerente con il principio di uguaglianza dei coniugi anche nella fase post matrimoniale, dovendosi ritenere superata la concezione paternalistica che, in passato, imponeva al marito di somministrare alla moglie tutto quanto necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze.
Nel valutare se l'assegno spetti o meno, ovverosia se il coniuge sia o meno indipendente o autosufficiente economicamente, il giudice potrà far riferimento a una serie di indici presuntivi, quali la mancanza di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari o immobiliari, la capacità e possibilità effettive di svolgere un lavoro personale e la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Tra questi indici non figurano, invece, i criteri che la sentenza impugnata ha utilizzato nel riconoscere alla ex l'assegno divorzile (fase dell'an debeatur) i quali, invece, riguardano la fase di quantificazione dello stesso: si tratta della valutazione comparativa dei redditi dei coniugi (tra l'altro, nel caso di specie, sostanzialmente equivalenti) e del contributo personale ed economico dato dalla conduzione familiare del coniuge richiedente l'assegno.
In particolare, chiarisce la Cassazione, quest'ultimo criterio (contributo personale dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale di ciascun coniuge e di quello comune) è espressamente indicato dalla legge del 1970 ai fini della quantificazione e non dell'attribuzione dell'assegno; ancora, tale circostanza, dovrà costituire pur sempre oggetto di prova del giudizio, seppur in via presuntiva, che dovrà fornire la parte che richiede l'assegno.
Ciò non è avvenuto nella vicenda in esame, dove non è risultata neppure una condizione di non autosufficienza economica della ex moglie tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno in suo favore.
Cass., I civ., ord. n. 6663/2018• Foto: 123rf.com