Il reato previsto dall'art. 319-ter c.p. punisce autonomamente la corruzione di chi esercita una pubblica funzione di natura giudiziaria

Reato di corruzione in atti giudiziari: la ratio

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La condotta corruttiva è punita per inibire e ostacolare il disonore che questo reato getta su tutti i pubblici funzionari e sulla P. A., che ha il dovere primario di realizzare gli interessi generali della collettività, improntando la propria azione ai principi di trasparenza, correttezza e imparzialità.

Reato corruzione in atti giudiziari: l'art. 319-ter c.p.

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Il reato di corruzione in atti giudiziari è disciplinato dall'art. 319 ter del Codice Penale.

Esso si integra nel momento in cui, uno degli atti corruttivi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. viene compiuto all'interno di un processo civile, penale o amministrativo, per favorire o danneggiare una parte processuale (persona fisica o giuridica che ha avanzato o nei cui confronti è stata avanzata domanda giudiziale). Si precisa che, all'interno del processo penale sono parti: l'indagato, il Pubblico Ministero, l'imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato a sostenere il pagamento della pena pecuniaria.

Le condotte punibili

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Si configura il reato di corruzione in atti giudiziari quando il soggetto che riveste la carica di pubblico ufficiale all'interno del processo:

  • ai sensi dell'art 318 C.P: "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa."
  • ai sensi dell'art 318 C.P. "per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa".

I soggetti del reato

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Del reato di corruzione in atti giudiziari rispondono sia il pubblico funzionari corrotto che il privato corruttore.

Pertanto all'interno del processo, i soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari sono:

  • il testimone che dichiara il falso;
  • il privato corruttore;
  • l'indagato;
  • l'imputato;
  • il Pubblico ministero;
  • il Giudice;
  • l'Ufficiale Giudiziario;
  • il perito di causa;
  • il consulente tecnico d'ufficio.

La pena

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Il comma 1 dell'art. 319-ter c.p. prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni quando gli atti corruttivi vengono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale.

Il comma 2 dell'art. 319-ter C. P. prevede invece che:

  • se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni;
  • se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

L'aggravante prevista dal comma 2 quindi è integrata solo se dalla commissione del reato deriva l'ingiusta condanna alla pena della reclusione, senza che rilevino l'arresto, l'applicazione di sanzioni sostitutive o di pene pecuniarie.

L'elemento soggettivo

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Ai fini della sua punibilità, il reato di corruzione deve essere commesso con "dolo specifico", ossia con la volontà specifica di voler danneggiare o favorire una parte del processo.

La consumazione

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Per la consumazione del reato è sufficiente che il soggetto attivo si faccia compensare o accetti anche solo la promessa allo scopo di addivenire a un ingiusto giudizio o condanna. Non assume rilievo alcuno la verificazione di questi obiettivi o l'omissione, il ritardo o l'atto contrario ai doveri di ufficio, considerato dall'agente come mezzo per realizzare il reato, quando accetta l'utilità.

Il tentativo di corruzione in atti giudiziari

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Come precisato chiaramente ed esaustivamente dalla Cassazione: "L'ipotesi di tentativo è configurabile nel delitto di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter cod. pen., attesa la natura di questo quale figura autonoma di reato, allorché sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione)" (cfr. tra le altre Cass. n. 13048/2013).

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