Del resto, in assenza di accordi pregressi e specifici sul punto, tale documento contiene una determinazione unilaterale del compenso e non rende il credito liquido

di Valeria Zeppilli - La compensazione legale, come noto, opera quando tra le parti interessate sussistono dei rapporti reciproci di debito/credito. I crediti, a tal fine, devono però avere una natura omogenea ed essere certi, liquidi ed esigibili.

Sul punto la Corte di cassazione, con la sentenza numero 12847/2018 qui sotto allegata, ha specificato quando possono dirsi integrati tali requisiti con riferimento al diritto degli avvocati alla corresponsione degli onorari.

Il credito dell'avvocato

Posto che la certezza del credito, che deriva all'avvocato dall'aver svolto la propria prestazione professionale in favore dei propri clienti, non ne comporta automaticamente la liquidità e la conseguente esigibilità, i giudici hanno nel dettaglio chiarito che, se il credito non è stato precedentemente determinato nell'ammontare, l'emissione della notula non rende di per sé lo stesso liquido.

Del resto, come si legge nella sentenza in commento, in assenza di accordi pregressi e specifici sul punto, tale documento contiene una determinazione unilaterale del compenso inidonea a determinare la liquidità del credito.

Le tariffe

Nel caso di specie, l'avvocato aveva tentato di far valere la sua posizione evidenziando che gli onorari richiesti erano comunque contenuti tra il minimo e il massimo tariffario. Per la Corte, però, ciò non toglie che la quantificazione è comunque espressione di una valutazione discrezionale e non il risultato di un semplice calcolo aritmetico al quale può seguire un solo e unico risultato.

La vicenda

L'illiquidità del credito ha quindi determinato i giudici a confermare la posizione assunta sul punto dalla Corte d'appello, escludendo l'operatività dell'istituto della compensazione legale e ritenendo pertanto sussistente l'elemento materiale del reato di appropriazione indebita

contestato all'avvocato per essersi fatto accreditare sul proprio conto corrente le somme riconosciute a diversi suoi assistiti come risarcimento danni o quali rivalutazioni ed interessi o a titolo di rimborso delle spese legali e per aver poi inviato ai clienti a mezzo assegno la somma risultante dalla differenza tra quanto ricevuto e gli onorari dallo stesso quantificati con specifica notula.

Tuttavia, il giudice del merito non aveva adeguatamente valutato se il profitto dell'appropriazione poteva o meno ritenersi ingiusto e se tale elemento fosse stato oggetto di rappresentazione da parte dell'imputato, con la conseguenza che la sua decisione deve essere annullata e rinviata alla Corte d'appello competente per un nuovo esame.

Corte di cassazione testo sentenza numero 12847/2018
Valeria Zeppilli

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