di Gabriella Lax - Tutto è pronto per usufruire del bonus Sud e del bonus Garanzia giovani a partire dal mese di aprile. E' stata l'Inps a dare il via con la pubblicazione delle circolari 48 (bonus Sud 2018) e 49 (bonus Garanzia giovani 2018) del 19 marzo (sotto allegate). Due importanti misure per agevolare le assunzioni nel 2018 di disoccupati nel Mezzogiorno, nel primo caso e nel secondo, nei confronti dei Neet ossia gli iscritti al programma Garanzia Giovani in tutta Italia per chi ha un'età compresa tra 16 e 29 anni e non lavora e non studia. In caso di coincidenza dei requisiti dei 2 bonus, gli stessi potranno essere cumulati con l'esonero contributivo riguardante assunzioni di giovani con meno di 35 anni. Il conguaglio contributivo deve essere effettuato mensilmente, a partire dalla denuncia contributiva UniEmens del mese di aprile.
In tutti e due i casi l'Inps fa luce sulle modalità applicative dei bonus, istituiti con decreti direttoriali dell'Anpal del 2 gennaio, di seguito rettificati lo scorso 5 marzo.
Bonus sud, le istruzioni Inps
La circolare numero 49 si occupa dell'"Incentivo occupazione mezzogiorno del programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l'occupazione". L'obiettivo, in questo caso, è favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise, Sardegna), attraverso l'incentivo "Occupazione Mezzogiorno", la cui gestione è in capo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Possono usufruire delle agevolazioni i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati, a tempo indeterminato, somministrazione inclusa; in apprendistato professionalizzante; anche part-time.
I lavoratori devono essere disoccupati: di età inferiore a 35 anni; oppure non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se di età pari o superiore a 35 anni.
La misura dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - esclusi premi e contributi dovuti all'Inail - per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è di 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (e 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
E' prevista la possibilità di cumulare l'incentivo Occupazione Mezzogiorno con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018.
Bonus Garanzia giovani, le istruzioni Inps
La circolare numero 48 si occupa dell'"Incentivo occupazione neet del programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani". La ratio, in questo caso, è favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l'incentivo "Occupazione Neet", disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all'Inps.
Per Neet si intende "Not engaged in education, employment or training", cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione. Gli sgravi sono previsti per tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani", che non studiano e non lavorano, su tutto il territorio nazionale, usufruendo di esonero contributivo pari al 100% fino a 8.060 euro per il primo anno di assunzione. L'incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
Quanto alle assunzioni sono soggette agli sgravi quelle a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), i rapporti di apprendistato professionalizzante; i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. Si precisa che non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. L'agevolazione non può essere riconosciuta nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, perché verrebbe a mancare il requisito fondante il beneficio ovvero la condizione di Neet.
Per quanto riguarda l'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, anche in questo caso - per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è di 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. E' prevista la possibilità di cumulare l'incentivo Occupazione Neet con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018.
Inps, circolare n. 48/2018Inps, circolare n. 49/2018
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