Il momento perfezionativo della notifica, la notificazione non andata a buon fine e la tutela della riservatezza
Avv. Giampaolo Morini - Quando si perfeziona la notifica? L'argomento in rubrica, è stato oggetto di numerosi interventi da parte del giudice delle leggi (1), che ha riconosciuto l'esistenza di un principio di ordine generale secondo cui la notificazione si intende perfezionata, per il notificante, nel momento in cui questi abbia completato le formalità poste a suo carico e, in sostanza, abbia provveduto a consegnare l'atto all'ufficiale giudiziario, senza che possa farsi ricadere sul medesimo l'esito negativo della notificazione causato da errore od inerzia dell'ufficiale giudiziario stesso.

Il momento perfezionativo della notificazione

Per il destinatario, la notificazione si perfeziona nel momento in cui si realizza il risultato della conoscenza legale cui la notificazione tende. Tale principio, è stato recepito dal legislatore, che lo ha accolto nell'art. 149, con riguardo alla notificazione a mezzo del servizio postale. Per il notificante, la notificazione è tempestiva per il solo fatto che egli abbia compiuto le formalità a suo carico, mentre per il destinatario, gli effetti si producono al completamento del procedimento di notificazione. Si deve comunque precisare che per il notificante, il perfezionamento, è subordinato al completamento del procedimento di notificazione; parte della dottrina ha chiarito che detto principio si risolve con il passaggio dell'atto all'ufficiale giudiziario che produrrebbe un effetto prodromico (2), ovvero, una anticipazione degli effetti (3) o una retrodatazione di essi (4).

L'effetto di anticipazione del perfezionamento della notificazione, assicura l'osservanza del termine perentorio entro cui essa deve essere eseguita, mentre, per ogni altro fine, gli effetti si producono, tanto per il notificante che per il destinatario, dal giorno in cui il procedimento notificatorio viene portato a compimento.

Rilevato che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario consente l'osservanza del termine perentorio, è sorto il problema della prova della data di consegna: la risposta è arrivata dalle Sezioni Unite - che hanno osservato che, ove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 Dpr n. 1229/1959, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario (5) - e confermata dalla successiva giurisprudenza (6).

Notificazione non andata a buon fine

Per l'ipotesi di notificazione non andata a buon fine, la S.C. ha consentito di ripetere la notificazione, senza alcuna preventiva istanza al giudice, fermo restando controllo ex post in merito all sussistenza della non imputabilità del mancato completamento della notificazione originariamente tentata.

Tale scelta sta nel fatto che il procedimento di notificazione riattivato direttamente ad iniziativa del notificante è un procedimento unico; resta, tuttavia, salva la valutazione ex post circa la imputabilità o meno al richiedente della erroneità delle iniziali indicazioni.

È stata esclusa l'operatività della riattivazione nel caso in cui la notificazione non era andata a buon fine per il trasferimento dello studio del difensore di controparte, destinatario della notificazione, poichè agevolmente accertabile dalla consultazione dell'albo professionale (7), così come nel caso in cui il notificante abbia fornito fin dall'origine un'erronea indicazione dell'indirizzo (8).

La mancata notifica, per l'impossibilità di accertare il nuovo indirizzo del difensore, è stata ritenuto altresì imputabile al notificante qualora, non abbia proceduto alla notificazione personale alla parte ex art. 137, secondo il criterio sussidiario di cui all'art. 330, comma 3 (9). Diversamente, è stato ritenuto incolpevole, il mancato perfezionamento della notificazione nel caso in cui il difensore di controparte, destinatario dell'atto, pur avendo informalmente comunicato il proprio trasferimento, avesse poi notificato la sentenza apponendovi un timbro con l'indicazione del vecchio indirizzo (10).

L'orientamento giurisprudenziale che ammette il notificante a riattivare unilateralmente il procedimento di notificazione (e lo onera della riattivazione), ha trovato uniformità (11).

La tutela della riservatezza

Sulla materia è intervenuto l'art. 174 D.lgs. n. 196/2003, il quale ha modificato gli artt. 137, 138, comma 1, 139, comma 4, 140, 142, 143, comma 1, 151, comma 1, 250, 490, comma 3, 570, comma 1, nonché gli artt. 14, comma 4, l. n. 689/1981, 15 bis dpr n. 445/2000, 148 e 157, comma 6, c.p.p., 80, comma 80, att. c.p.p., 2, comma 1, e 8, comma 2, l. n. 890/1982.

La novità, è consistita nello stabilire che, quando l'atto non viene consegnato in mani proprie, esso è inserito in busta chiusa e sigillata recante indicazioni tali da impedire che se ne desuma il contenuto, tuttavia l'innovazione non è assistita da alcuna sanzione processuale, per cui non pregiudica la validità della notificazione, integrando semmai una mera irregolarità, eventualmente fonte di responsabilità civile e disciplinare dell'ufficiale giudiziario (12).

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

(1) Corte Cost. n. 447/2002; n. 132/2004

(2) Corsini, Art. 149, in Chiarloni (a cura di), Le recenti riforme del processo civile, I, Bologna, 2007, 117; Caponi, La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile, in Foro it. 2006, V, 165 ss.

(3) Balena, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ. XII, Torino, 1995; Conte, Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 e 4, comma 3, l. 890/82: una "rivoluzione copernicana"?, in Corr. giur. 2003, 41

(4) Campus, Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle "forme che non sfuggono alla disponibilità del notificante", in Studium juris 2003, 694; Vullo, Il momento determinante della giurisdizione italiana, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2004, 1239

(5) Cass. SU, n. 14294/2007

(6) Cass. n. 7470/2008; n. 13640/2013

(7) Cass. 14934/2012

(8) Cass. SU n. 7607/2010

(9) Cass. n. 2481/2012; n. 14309/2009

(10) Cass. n. 4842/2012

(11) Cass. n. 586/2010; n. 6846/2010; n. 24641/2014

(12) Frassinetti, La notificazione nel processo civile, Giuffrè, 2012, 480


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