Per il Tribunale di Reggio Emilia la liquidazione del compenso al difensore può avvenire anche dopo il deposito della sentenza che chiude il processo

di Lucia Izzo - È possibile liquidare i compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato anche dopo il deposito della sentenza che chiude il processo. È quanto sostenuto dal Tribunale di Reggio Emilia (giudice Gianluigi Morlini) in un'ordinanza dello scorso 6 dicembre (qui sotto allegata).

La vicenda

L'avvocato aveva difeso la parte ammessa la gratuito patrocinio in un giudizio di separazione personale e solo dopo la definizione del giudizio con sentenza aveva depositato l'istanza di liquidazione del compenso, ritualmente corredata da tutti i necessari documenti.

Ciononostante, su tale istanza era stato dichiarato il non luogo a provvedere stante il deposito oltre il termine posto dall'articolo 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002, e cioè dopo la "pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

In particolare, il Collegio aveva rilevato come la modifica normativa avesse inciso sulla natura del decreto di liquidazione, trasformandolo in atto endoprocessuale, con la conseguenza che il Collegio stesso, dopo la definizione del giudizio, aveva perso la potestas iudicandi e non potesse più provvedere sulla richiesta di liquidazione, ferma restando la possibilità del legale di fare ricorso a un giudizio ordinario, a un giudizio sommario ovvero alla procedura monitoria, per ottenere dal Ministero della Giustizia il pagamento del compenso.

Contro tale provvedimento propone reclamo l'avvocato agendo con il procedimento sommario di ricognizione ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi degli articoli 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002.

Gratuito patrocinio: liquidazione richiedibile anche dopo la definizione del procedimento

Il Tribunale, nell'accogliere il reclamo, ritiene di dover aderire alla tesi secondo cui la legge non ha (con la modifica summenzionata) introdotto un termine di decadenza per il difensore, né un termine invalicabile per il giudice.

Infatti, sul punto sarebbe stato necessario, stante il carattere restrittivo di una simile esegesi, una formulazione esplicita che all'evidenza manca: pertanto, la norma dovrebbe essere considerata come meramente indicativa, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia, senza però sanzioni in caso di violazione.

Pertanto, argomenta il giudice emiliano, non può sostenersi che l'art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 abbia introdotto un onere per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza.

Tali conseguenze, infatti, non sono espressamente previste, risultando quindi palese la differenza rispetto all'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, per la quale l'art. 71 dello stesso D.P.R. dispone che vada presentata "a pena di decadenza" entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni. E neppure è possibile operare un'applicazione analogica di quest'ultima previsione che va interpretata restrittivamente.

In mancanza dell'espressa menzione di conseguenze processuali anche per l'istanza di liquidazione del compenso dell'avvocato, deve ritenersi che, con la norma sopra citata, il legislatore abbia semplicemente inteso raccomandare la liquidazione del compenso, al fine di accelerare le procedure di erogazione a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Soluzione a favore della quale, precisa il giudicante, militano anche ragioni di natura pratica, di natura sistematica e di natura logica: in particolare, "appare più coerente con il sistema che la liquidazione del compenso sia posta in essere dal giudice che ha trattato e deciso la controversia nella quale il patrocinio è stato esercitato, e non già da un giudice diverso e distinto, e ciò anche al fine di meglio calibrare tale liquidazione in relazione alla qualità e quantità dell'attività svolta".

Per tali ragioni, il Tribunale ritiene che sia possibile per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di domandare la liquidazione della parcella al giudice del procedimento, anche dopo la definizione dello stesso.

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 6/12/17

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