Per la Cassazione il limite di tollerabilità non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale variabile da luogo a luogo

di Lucia Izzo - La tollerabilità delle immissioni deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle condizioni dei luoghi e delle attività che si svolgono nella zona. Il limite di tollerabilità ex art. 844 c.c., infatti, non ha carattere assoluto.


È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 6136/2018 (qui sotto allegata) che ha respinto il ricorso di una signora volto al risarcimento per i danni subiti a causa di varie molestie perpetrate dal vicino.

La vicenda

In particolare, il vicino della ricorrente aveva effettuato lavori edili e, pertanto, aveva accumulato sotto le finestre dell'attrice alcuni mobili. Situazione che aveva fatto scattare la domanda risarcitoria ex art. 844 c.c., norma che disciplina le c.d. "immissioni" di fumo e calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che derivino dal fondo del vicino e che devono essere impedite da questi se, avuto anche riguardo alla condizioni dei luoghi, superino la normale tollerabilità-


Poichè la domanda risarcitoria della signora viene respinta dalla Corte d'Appello, la stessa ricorre in Cassazione sostenendo che, nel ritenere la domanda sfornita di prova, il giudice a quo abbia gravemente travisato il contenuto dell'istruttoria espletata in prime cure.


Inoltre, sostiene la difesa, la normale tollerabilità delle immissioni non può essere desunta dalla normalità dell'attività che le origina, ma dagli effetti prodotti nei vicini, in relazione alle specifiche condizioni ambientali di tempo e di luogo.

Cassazione: il limite di tollerabilità delle immissione non è assoluto, ma da valutare caso per caso

Gli Ermellini, respingendo in toto il ricorso, rammentano come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dia luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione. Inoltre, anche la doglianza in punto di tollerabilità delle immissioni viene ritenuta inammissibile.


In particolare, spiegano i giudici nel provvedimento, la tollerabilità o meno di un'immissione va valutata caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle "condizioni dei luoghi" (art. 844 c.c.), e quindi, tra l'altro, della loro concreta destinazione naturalistica e urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera.


Il limite di tollerabilità delle immissioni, conclude l'ordinanza, non ha carattere assoluto, ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.


È compito del giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità, con giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso in esame e nel rispetto di detti criteri, la Corte d'Appello ha ritenuto l'accumulo di masserizie sotto le finestre dell'attrice estraneo alla fattispecie di cui all'art. 844 c.c. e, in ogni modo, giustificato dall'esecuzione di lavori edili.

Cass., III civ., ord. 6136/2018
Vedi anche:
- Immissioni di rumore: tutela civile e penale
- Raccolta di articoli e sentenze in materia di immissione di rumori

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