Ma spiega la Cassazione, il diniego di questi ultimi all'accesso alle informazioni richieste è impeditivo dell'esercizio di tale diritto

di Valeria Zeppilli - L'adottato, una volta superati i venticinque anni di età, ha diritto di accedere alle informazioni relative alla propria famiglia di origine e ai propri genitori biologici; prima del raggiungimento di quell'età, invece, l'accesso è consentito solo in presenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.

Diritto all'identità personale

Per la Corte di cassazione, che con la sentenza numero 6963/2018 qui sotto allegata ha puntualmente ricostruito la normativa che prevede tale diritto, quest'ultimo deve essere considerato come un'espressione essenziale del diritto all'identità personale, posto che lo sviluppo adeguato della personalità individuale e relazionale di ogni individuo passa necessariamente attraverso la costruzione della propria identità esteriore e interiore, che può anche richiedere la conoscenza e l'accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima.

Notizie sui fratelli

La questione più importante affrontata dai giudici nella sentenza in commento, tuttavia, riguarda l'effettiva estensione di tale diritto.

Per la Corte, infatti, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma che prevede il diritto di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria famiglia d'origine, non è possibile limitare quest'ultimo ai soli genitori biologici, ma è necessario estenderlo anche ai congiunti più stretti, come i fratelli e le sorelle, a prescindere dal fatto che l'articolo 28 della legge 184/1983 non li menzioni espressamente. In tal senso vanno, del resto, sia la natura del diritto, che la funzione di primario rilievo nella costruzione dell'identità personale assegnata alla scoperta della propria genealogia biologico-genetica.

Natura del diritto

Tuttavia, il diritto ad avere informazioni sulla propria famiglia d'origine è un diritto a carattere potestativo solo nei confronti dei genitori biologici (e fatta salva l'eccezione rappresentata dal caso in cui la madre abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata).

Nei confronti dei fratelli e delle sorelle, invece, è imprescindibile procedere a un preventivo bilanciamento tra la posizione di chi intende conoscere le proprie origini e chi può soddisfare tale esigenza ma ha anche diritto a non voler rivelare la propria parentela biologica.

Di conseguenza, il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni concernenti le sorelle e i fratelli biologici adulti è possibile per i giudici solo "previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto".

Corte di cassazione testo sentenza numero 6963/2018
Valeria Zeppilli

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