di Marina Crisafi - Ai fini dell'accertamento del reato di omesso versamento di ritenute non basta come prova il modello 770. È quanto si ricava dall'informazione provvisoria n. 6/2018 depositata ieri dalla Suprema Corte sull'onere della prova in materia di reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000.
Reato omesso versamento ritenute
Con l'informazione provvisoria n. 6/2018 (sotto allegata), le Sezioni Unite Penali hanno risposto al quesito formulato se ai fini dell'accertamento del reato di omesso versamento ritenute, "nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158/2015, per integrare la prova dell'avvenuta consegna ai sostituti delle certificazioni delle ritenute fiscali, sia sufficiente la sola dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro". La soluzione adottata dagli Ermellini, nell'attesa del deposito delle motivazioni, è negativa.
Ricorribilità in Cassazione
Con altra informazione provvisoria, la n. 7/2018 (sotto allegata), invece, la Corte si è espressa sulla possibilità per l'indagato di ricorrere in Cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, respingendo l'istanza di archiviazione, "ordini ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p. che il pm formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta". La risposta delle Sezioni Unite in tal caso è affermativa.
Cassazione SU informazione provvisoria n. 6/2018
Cassazione SU informazione provvisoria n. 7/2018
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