Avv. Alberto Nachira - La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, riguarda la richiesta di un uomo, adottato da piccolo da una famiglia, di acquisizione delle generalità delle proprie sorelle date in adozione a due famiglie diverse.
La vicenda
A sostegno della richiesta, secondo l'istante doveva trovare applicazione la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia del 20.11.89 (Convenzione di New York) e poteva essere applicato quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale per i minorenni può procedere ad un bilanciamento tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici, così come affermato in qualche sentenza di merito. In precedenza, sia il Tribunale dei Minorenni che la Corte di Appello di Torino, avevano rigettato l'istanza dell'uomo affermando che il diritto alla riservatezza sull'identità delle sorelle prevale sul suo diritto a recuperare i legami biologici.
Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini
Di diverso avviso, la Suprema Corte che, con la sentenza n. 6963 del 20.03.2018, ha accolto la richiesta del ricorrente di acquisizione delle generalità delle proprie sorelle, rinviando la questione alla Corte di Appello perché si attenga al seguente principio di diritto: "L'adottato ha diritto, nei casi di cui all'art. 28, comma 5 , L.n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto".
La decisione risulta condivisibile tenuto conto che, nel caso di specie, la situazione personale di partenza del ricorrente e delle sorelle è del tutto identica, essendo stato specificato nel ricorso che anche quest'ultime erano state adottate ma da famiglie diverse, con conseguente allontanamento e perdita di ogni contatto ed informazione reciproca dell'avvenuta adozione. In conclusione, per l'adottato, per sapere il proprio legame di sangue e conoscere le generalità delle proprie sorelle, basterà il consenso delle stesse a soddisfare tale esigenza.
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