di Annamaria Villafrate - Il lavoro occasionale è caratterizzato da prestazioni lavorative episodiche, realizzate da tutti coloro che vogliono svolgere saltuariamente un'attività professionale semplificata.
Queste prestazioni professionali, proprio per la loro occasionalità, possono essere effettuate anche da chi svolge un'attività principale nella veste d'imprenditore e di lavoratore dipendente o autonomo.
Indice:
- Lavoro autonomo occasionale: cos'è e come è disciplinato
- Lavoro autonomo occasionale: caratteristiche
- Lavoro autonomo occasionale: obbligo di ricevuta
- Lavoro autonomo occasionale: aspetti fiscali
- Lavoro autonomo occasionale: esonero dalla dichiarazione dei redditi
- Lavoro autonomo occasionale: aspetti previdenziali
- Lavoro occasionale: le novità introdotte dal d.l. 50/2017
Lavoro autonomo occasionale: cos'è e come è disciplinato
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La disciplina civilistica del lavoro occasionale è contenuta nell'art. 2222 cod. civ., che lo descrive nei seguenti termini:
- una prestazione d'opera o di servizio
- compiuta dietro un corrispettivo
- con il lavoro prevalentemente proprio
- senza vincolo di subordinazione
- senza potere di coordinamento del committente
- e in via occasionale.
Lavoro autonomo occasionale: caratteristiche
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Un'attività di lavoro autonomo occasionale, per essere ritenuta tale, deve avere determinate caratteristiche:
- la prestazione non deve essere continua e duratura;
- non deve esserci il coordinamento della prestazione. Essa pertanto non può realizzarsi all'interno dell'azienda o del ciclo produttivo del committente.
Il lavoro autonomo occasionale è un'attività autonoma a tutti gli effetti, esercitata senza alcun vincolo di subordinazione o di coordinamento che però non richiede l'apertura della Partita Iva perché è svolta in modo saltuario ed è priva dei requisiti dell'organizzazione e della professionalità.
Ne consegue che, qualora la prestazione occasionale non abbia o perda questi requisiti, devono applicarsi le regole previste:
- per il lavoro dipendente, se è presente una forma di coordinazione da parte del committente;
- per il lavoro autonomo (con Partita Iva), se il prestatore realizza più prestazioni autonome con abitualità.
Lavoro autonomo occasionale: obbligo di ricevuta
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Il contribuente che esegue una prestazione occasionale deve rilasciare al committente una ricevuta non fiscale, in cui indicare obbligatoriamente i seguenti elementi:
- dati personali del lavoratore;
- generalità del committente;
- data e numero progressivo della ricevuta;
- corrispettivo lordo;
- ritenuta d'acconto, pari al 20% a riduzione del compenso lordo;
- corrispettivo netto che dovrà essere corrisposto dal committente.
La ritenuta d'acconto è un acconto sulle imposte che il committente deve trattenere e versare all'Amministrazione finanziaria per conto del lavoratore occasionale, prevista solo per i sostituti di imposta, che ai sensi del D.P.R n. 600/73, sono, tra gli altri:
- imprese;
- liberi professionisti in regime ordinario;
- società di persone e di capitali;
- associazioni;
- enti di ogni tipo;
- condomini.
La ricevuta certifica l'avvenuto pagamento della prestazione da parte del committente, per questo la data in essa apposta deve essere quella in cui viene corrisposto al lavoratore l'importo concordato.
Sulla stessa inoltre il lavoratore è tenuto ad apporre una marca da bollo di 2.00 euro se l'importo della prestazione supera i 77,47 euro, con data anteriore rispetto a quella della ricevuta. In caso contrario il lavoratore sarà sanzionato. La legge consente infine di poter richiedere al committente il rimborso del valore della marza da bollo.
Lavoro autonomo occasionale: aspetti fiscali
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Il reddito prodotto da prestazioni occasionali, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l), D.P.R n. 917/86 rientra tra i "redditi diversi" e come tutti i redditi da da lavoro autonomo si determina, secondo quanto stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.P.R n. 917/86.
Il reddito tassabile è dato dalla differenza tra il totale dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute per l'attività.
Nel modello 730, i redditi prodotti da prestazioni occasionali devono essere indicati nel quadro D, mentre nel modello redditi persone fisiche nel quadro RL.
In entrambi i modelli è necessario indicare l'importo del reddito lordo e dell'eventuale ritenuta d'acconto applicata, se le prestazioni sono state eseguite in favore di sostituti d'imposta.
Il reddito percepito, cumulato agli altri redditi imponibili derivati da lavoro dipendente, autonomo, o altro, è sottoposto a tassazione I.R.P.E.F.
Lavoro autonomo occasionale: esonero dalla dichiarazione dei redditi
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I soggetti che hanno percepito redditi da prestazione occasionale per un importo inferiore a €. 4.800 lordi annui, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
L'esonero è previsto perché sotto la soglia dei € 4.800,00 è applicata una detrazione I.R.P.E.F che abbatte l'imposta dovuta nella sua totalità.
In realtà, nonostante l'esonero, è sempre meglio presentare la dichiarazione dei redditi, poiché se
il committente (o committenti) ha applicato trattenute sul compenso, il lavoratore può recuperarle. Le ritenute effettuate in eccesso si trasformano infatti in crediti d'imposta che il lavoratore potrà portare in compensazione.
Lavoro autonomo occasionale: aspetti previdenziali
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In virtù dell'art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, a partire dal 1 gennaio 2004 il prestatore di lavoro che durante l'anno raggiunge l'importo di € 5.000 lorde di prestazioni occasionali deve essere iscritto alla Gestione Separata I.N.P.S e a versare i relativi contributi previdenziali. I € 5000 quindi rappresentano una soglia di esenzione dall'obbligo di versare i contributi.
L'art. 67, comma 1, lettera l del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R), include i redditi da lavoro autonomo occasionale fra i "redditi diversi" e l'art. 71, comma 2 dello stesso testo prevede che l'imponibile contributivo si ricava sottraendo dall'ammontare percepito nel periodo d'imposta le spese sostenute per la loro produzione.
I lavoratori interessati devono comunicare il superamento dell'importo soglia di € 5000 ai committenti e iscriversi nella Gestione Separata.
Nel caso in cui la soglia venga superata con più compensi nello stesso mese, ogni committente è tenuto a concorrere proporzionalmente, in base al rapporto fra l'importo del suo compenso e il totale delle erogazioni riferibili a quel mese.
Per quanto riguarda infine l'iscrizione, la ripartizione del contributo (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore), il versamento e la denuncia ai collaboratori occasionali si applicano le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi, e anche quelle in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo.
Lavoro occasionale: le novità introdotte dal d.l. 50/2017
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Alla tradizionale tipologia di di lavoro autonomo occasionale l'art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 ne affianca altre due:
- Libretti di Famiglia (Lf): che possono essere utilizzati da datori di lavoro privati per retribuire prestazioni saltuarie tipo ripetizioni private, lavori domestici, assistenza, baby sitting, e simili;
- PrestO: che invece possono essere utilizzati dagli imprenditori e dai professionisti che si avvalgono di collaboratori occasionali.
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