di Lucia Izzo - Anche a chi non paga il servizio idrico devono essere garantiti 50 litri d'acqua al giorno se si versa in un documentato "stato di disagio economico-sociale".
Una precisazione importante contenuta nel d.p.c.m. del 29 agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato".
Leggi: Acqua: sempre garantita a chi non paga se disagiato
Una decisione che giunge in un periodo particolare, nel quale la crisi economica ha letteralmente "chiuso i rubinetti" a molti cittadini che, non più in grado di pagare le spese per le utenze domestiche alle imprese fornitrici, si sono visti sospendere il servizio.
Acqua: garantiti 50 litri al giorno ai disagiati
Da qui è sorta la volontà di fornire un rimedio che coniugasse le esigenze delle imprese e quelle degli utenti. Da un lato, infatti, il servizio idrico ha una rilevanza economica e i relativi costi devono essere coperti da tariffe così da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti.
Il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato costituisce un fattore di grave criticità poiché pregiudica l'equilibrio economico-finanziario e mette a rischio la qualità e l'erogazione del servizio.
Tuttavia, l'interruzione della somministrazione di acqua all'utente moroso, pur essendo un atto legittimo, non può rimanere insensibile di fronte a molteplici fattori di varia natura: da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute degli utenti.
Pertanto, il summenzionato decreto ha ritenuto necessario adottare misure contenitive del fenomeno, diversificate in base alle tipologie si utenze (domestiche residenziali, seconde case, commerciali) per garantire agli utenti il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali.
Per tutelare i soggetti che si trovino in condizioni socio-economiche disagiate, il decreto ha fissato un quantitativo minimo vitale giornaliero che dovrà essere garantito anche in caso di morosità, stabilito in 50 litri per abitante al giorno (tenendo conto che l'OMS ha fissato il quantitativo minimo vitale in 40 litri a persona al giorno nel documento della Division for sustainable development "Rio 2012 issue briefs-water").
Indicazioni che dovranno essere seguite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a cui è il compito di emanare direttive volte a contenere il fenomeno della morosità, ma anche a disciplinare le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.
Il decreto chiarisce che in nessun caso potranno essere disalimentare le utenze domestiche dei residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, i quali andranno individuati dall'Autorità (si pensa all'indicatore Isee) e ai quali sarà, in ogni caso, garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno.
Sospensione acqua agli altri morosi
Coloro che sono rimasti indietro nei pagamenti e che non si trovano in condizioni disagiate, invece, rischiano ancora la sospensione della fornitura, con alcune precisazioni.
Per le utenze domestiche la sospensione giungerà soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture complessivamente maggiori di una certa soglia, ovverosia superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall'AEEGSI.
Per tutte le altre utenze non in regola, invece, la fornitura sarà sospesa solo dopo la regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito.
Sempre l'Authority dovrà occuparsi, infine, di individuare le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili, gli obblighi di comunicazione all'utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio, le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità, le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione e quelle sul reintegro del deposito cauzionale escusso dal gestore.
Servizio idrico e morosi in condominio
In materia di spese idriche, si è anche posto il problema dell'interruzione del servizio idrico nei confronti dei condomini morosi delle spese comuni (leggi: Condominio: si può staccare l'acqua al moroso?).
Il riformato articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al comma 3 afferma espressamente che "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".
In sostanza, l'amministratore potrà staccare le utenze domestiche del moroso suscettibili di godimento separato, autonome cioè rispetto agli altri inquilini dello stabile che non dovranno essere pregiudicati. Interrompere il servizio idrico, tuttavia, può apparire complicato sia per motivi tecnici (dovendo l'amministratore agire sull'impianto comune modificando i flussi d'acqua), che per motivi giuridici.
L'acqua rappresenta, infatti, un bene essenziale della vita e la sospensione potrebbe comportare anche la violazione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato: sull'interpretazione della norma, tuttavia, la giurisprudenza è apparsa divisa e spesso il giudice ha bloccato l'iniziativa del condominio ritenendo prevalente il diritto alla salute sui diritti patrimoniali de condomini in regola con i pagamenti.
È quanto avvenuto, ad esempio, in una recente sentenza del Tribunale di Bologna (leggi: Condominio: l'acqua non si stacca ai morosi) che si è schierato a favore dell'inquilina chiarendo he anche ai condomini morosi e indigenti dovranno essere garantiti i 50 litri per abitante al giorno essendo negata la sospensiva per i diritti primari costituzionali come stabilito dal d.p.c.m. 29/8/2016.
Ove tecnicamente possibile, dunque, dovrebbe essere garantita l'erogazione di almeno quel quantitativo minimo. In giudizio, infatti, tale criterio potrebbe essere valorizzato proprio per vietare i distacchi o autorizzarli se è consentito graduare l'erogazione dell'acqua. Sul punto, tuttavia, persistono difficoltà di conciliare la disciplina di cui al comma 3 dell'art. 63 disp. att. c.c. e la normativa stabilita dal d.p.c.m. del 2016.
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