Il discorso può essere evidentemente esteso a qualsivoglia altra sostanza dannosa che venga accidentalmente a contatto con l'organismo e che produca effetti lesivi nell'immediato ma anche a distanza di anni, o addirittura decenni, da quel contatto.
Il caso
In questa delicata materia, elementi utili a focalizzare l'attenzione sui corretti criteri preventivi per la salute delle persone che lavorano si possono trarre da una fattispecie affrontata e risolta dal Tribunale penale di Taranto, con la sentenza n. 606/17.
Qui, alle dipendenze di una società, il lavoratore svolge la sua attività all'interno del bacino navale della Marina Militare e a bordo di unità navali all'interno dell'Arsenale Militare con esposizione all'amianto; il datore di lavoro però omette:
1) di informarlo sui rischi presenti in quei siti,
2) di valutare i rischi già presenti,
3) di mettergli a disposizione efficaci dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
4) di informarlo sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Dalla conseguente patologia contratta dal dipendente per il fatto che si è esposto, nel corso del tempo, a svariati contatti con l'amianto ne nasce un processo penale, i cui imputati sono l'amministratore della srl e il medico competente di detta società.
L'accusa (che porta infine alla loro condanna) è quella di aver colposamente cooperato nel procurare alla parte offesa una seria malattia professionale.
I criteri salva-vita
Traendo dunque spunto dalla vicenda esaminata, le norme ci consentono di affermare con certezza che le uniche condotte del datore idonee a proteggere con efficacia la salute psicofisica del dipendente sono queste:
1) tenuta e aggiornamento costante del Documento di Valutazione del rischio,
2) organizzazione datoriale di corsi di formazione in merito ai rischi lavorativi specifici,
3) effettiva partecipazione del dipendente a questi corsi,
4) far utilizzare al dipendente dispositivi di protezione realmente efficaci (mascherine adatte o simili),
5) sottoposizione del dipendente a periodiche visita ed accertamenti sanitari nel corso del rapporto lavorativo,
6) prolungamento del periodo di sorveglianza sanitaria alla fase successiva del rapporto di lavoro.
Conclusioni
Il datore deve conoscere a fondo i siti dove si svolge il lavoro per la sua attività.
Nel caso commentato è stato accertato che tutte le navi della Marina Militare costruite fino ai primi anni novanta erano tutte imbottite di amianto: quindi quando gli operai andavano a lavorare entravano ripetutamente in contatto con questa sostanza.
L'esito disastroso di questa vicenda, come di analoghe storie, è poi dato dalla lungolatenza della patologia (BPCO con deficit funzionale di lieve entità, inspessimenti pleurici bilaterali, esiti fibrosclerotici), se si considera che chi la contrae può arrivare a manifestarne i sintomi dopo dieci, venti o anche quarant'anni.
La salute è il bene più prezioso a disposizione dell'essere umano: tutti devono concorrere a preservarla.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com