In una recentissima pronuncia (Sent. n. 28874/2005) la Corte di Cassazione ha riconosciuto ad una donna il diritto ad una quota dell'indennità percepita dall'ex marito in seguito alla cessazione del rapporto di agenzia, per gli anni in cui tale rapporto si è svolto in costanza di matrimonio. La Suprema Corte ha osservato che "l'art.12 bis della legge n.898/1970, nel riconoscere all'ex coniuge (non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile) una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto è coinciso con il matrimonio, non menziona il solo trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art.2120 c.c. per i lavoratori subordinati privati; e neppure menziona esplicitamente il rapporto di lavoro subordinato, ma usa una locuzione più generica (rapporto di lavoro) che ben si attaglia anche ai rapporti di lavoro parasubordinato quale, appunto, quello di agenzia?.
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