Ritardo diagnostico e lesione del diritto di determinare la propria esistenza
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ritenuto meritevole di tutela risarcitoria non solo la mancata scelta di procedere celermente all'attivazione di una idonea terapia, o la mancata fruizione delle terapie palliative delle quali il paziente avrebbe potuto beneficiare, con conseguente alleviamento delle sue sofferenze patite, ma anche la stessa decisione del paziente di vivere le ultime fasi della propria vita, nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico, in attesa della fine. Per la Corte, quindi, anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati, acquistano un senso ben differente, sul piano della esistenza, se accettati dal paziente piuttosto che vissuti dallo stesso passivamente.
La tutela risarcitoria della situazione soggettiva si risolve, pertanto, nell'immediata protezione giuridica di una specifica forma dell'autodeterminazione individuale e, dunque del valore supremo della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica quale è il confronto con la realtà della fine della vita.
Tale situazione soggettiva deve ritenersi violata dal colpevole ritardo diagnostico della patologia, ad esito certamente infausto, di cui si sia reso responsabile il sanitario.
Danno esistenziale da responsabilità medica: nessuna prova ulteriore
Una volta accertata la tardiva diagnosi sofferta, nonché le condizioni di sofferenza del paziente derivante da tale patologia, la conseguente violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una simile condizione di vita, vale ad integrare la lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione, argomentativa o probatoria, in ordine alle scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se avesse avuto tempestiva consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute.
Tale danno che consiste con la perdita diretta di un bene reale, certo ed effettivo, non configurabile alla stregua di un quantum, traducibile in termini percentuali, di possibilità di un risultato o di un evento favorevole, potrà giustificare una condanna del sanitario chiamato a rispondere al risarcimento del danno, così cagionato, sulla base di una liquidazione equitativa.
Cassazione ordinanza n. 7260/2018• Foto: 123rf.com