Ciò è quanto hanno stabilito le Sezioni Unite, con sentenza n. 4485/2018, risolvendo in tal modo la rilevante questione concernente i crediti per le spese giudiziali dell'avvocato.
Leggi in merito Cassazione: gli avvocati hanno solo due strade per recuperare il credito dal cliente
La vicenda
La vicenda trae origine da una controversia e, quindi, da una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile a favore di una cliente in un procedimento di separazione personale, in cui aveva anche richiesto ed ottenuto diversi decreti ingiuntivi per somme dovute dal coniuge a titolo di mantenimento dei figli e di spese straordinarie.Punto centrale della questione è valutare ed accertare in che modo e misura l'intervento legislativo di cui al d.lgs. 150/2011 abbia influito in materia di liquidazione degli onorari, attraverso la sostituzione dell'art. 28 e l'abrogazione degli artt. 29 e 30 della L. 794/1942, riconducendo la relativa procedura alla figura del procedimento di cognizione sommario "speciale".
Il vecchio testo dell'art. 28, rubricato "Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti" prevedeva che l'avvocato, al fine di vedersi liquidati gli onorari, le spese e i diritti per l'attività professionale svolta in sede giudiziale, avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 633 c.p.c. e segg. A seguito della riforma apportata dal d.lgs. 150/2011 l'art. 14 recita al 1° comma che "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo".
Spese avvocato: i riti applicabili
I giudici hanno ritenuto che la domanda con cui il difensore chiede la condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali resta soggetta al rito di cui all'art. 14, anche quando il cliente non si limiti a contestare il quantum del credito, bensì sollevi contestazioni circa l'esistenza del rapporto, le prestazioni eseguite ed in genere riguardo l'an. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto svolga una difesa che si articoli in una domanda riconvenzionale, di compensazione ovvero di accertamento, occorrerà, ai sensi dell'art. 702-ter 4° comma c.p.c., dar corso alla trattazione di tale domanda con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 d.lgs. n. 150 dal professionista) e, in caso contrario, seguendo il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande. • Foto: 123rf.com