di Lucia Izzo - Deve considerarsi valida la notifica dell'accertamento fiscale consegnata a chiunque si sia dichiarato titolato a riceverla e abbia firmato la ricevuta, anche se ha rapporti di natura provvisoria o precaria con il destinatario che facciano ragionevolmente presumere che il secondo venga edotto dal primo dell'eseguita notificazione.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nell'ordinanza n. 7638/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro il provvedimento della CTR della Puglia che aveva, invece, accolto il ricorso del contribuente.
La vicenda
Questi aveva impugnato la cartella di pagamento dell'imposta di registro dovuta in relazione a una scrittura privata, lamentando un difetto di notifica del prodromico avviso di liquidazione: per il giudice d'appello, tale avviso non era stato validamente notificato al contribuente poiché l'atto era stato consegnato a una collaboratrice dello studio commerciale situato al piano di sopra nello stabile di residenza dell'uomo.
La consegna era, quindi, intervenuta "nelle mani di persona non avente alcun tipo di relazione o collegamento con l'intimato" non essendo la lavoratrice dello studio persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio dell'intimato.
La Cassazione, invece, accogliendo l'impugnazione dell'Agenzia, spiega con una complessa motivazione perchè la notifica dovesse considerarsi valida.
Cassazione: valida la notifica a chi si dichiara autorizzato al ritiro e firmi la ricevuta
L'art. 139 c.p.c., spiega il Collegio, prescrive che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e precisa che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio; la norma, invece, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (cfr. Cass. n. 2266/2010).
Nel caso di specie, l'atto da notificare, indirizzato al contribuente nel suo domicilio fiscale, era stato consegnato dal messo notificatore alla donna dichiaratasi "collaboratrice ed autorizzata al ritiro" che si trovava nello stabile e ha anche apposto la propria sottoscrizione per ricevuta.
Così facendo, la consegnataria ha dato atto del compimento degli adempimenti della sequenza del procedimento notificatorio prevista dalla legge, essendo obiettivamente da escludere ogni possibilità di confusione fra il luogo dove in contribuente aveva la sua casa di abitazione, e quello dove ha l'ufficio (che si trova a indirizzo del tutto diverso).
Notifica: il destinatario prova l'inesistenza di rapporti con il consegnatario
Incombe, invece, sul destinatario dell'atto che contesti la validità della notificazione l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario, non essendo necessaria per tale forme di notifica l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario a mezzo di raccomandata come previsto dal quarto comma dello stesso art. 139 in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.
Nel caso di specie, non basta a superare tale presunzione la circostanza che il soggetto consegnatario fosse una dipendente dello studio commerciale al piano di sopra, nello stesso stabile del domicilio del contribuente, atteso che il messo notificatore ha eseguito la consegna nelle mani della predetta "in qualità di collaboratrice autorizzata al ritiro" che ha firmato la ricevuta e tanto basta difettando adeguata prova del contrario.
Fragile è anche l'argomento difensivo secondo cui il rapporto di collaborazione in forza del quale la consegnataria si era dichiarata autorizzata alla ricezione dell'atto fosse lessicalmente riferibile al rapporto di lavoro con il commercialista, piuttosto che a una qualche relazione con il contribuente.
Nessuna norma prevede infatti che l'agente notificatore indaghi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario in ordine ai suoi rapporti con il destinatario essendo sufficienti rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, tra consegnatario e destinatario dell'atto, che facciano ragionevolmente presumere che il secondo soggetto venga reso edotto dal primo dell'eseguita notificazione (Cass. 16164/2003).
Cass., sezione tributaria, ord. 7638/2018