di Annamaria Villafrate - Il criterio solidaristico su cui si fonda il sistema previdenziale della Cassa Forense prevede la possibilità di poter chiedere il versamento dei contributi pieni anche all'avvocato che si iscrive quando non è più giovanissimo. Non c'è infatti corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto dalla Cassa. A confermarlo la sentenza n. 67 del 30 marzo della Corte Costituzionale (sotto allegata).
La vicenda
Il valore e la legittimità del principio solidaristico che ispira il sistema previdenziale forense è stato ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 30 marzo 2018, dopo aver respinto il ricorso per illegittimità costituzionale degli articoli 10 e 22, secondo comma della legge n. 576/1980 per violazione degli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione.
La vicenda da cui è scaturita la sentenza riguarda un avvocato alle dipendenze dell'INPS dal 01/10/1065 al 31/12/2006 e come tale iscritto all'istituto di previdenza, da cui percepiva la pensione di vecchiaia dal 01/01/2007. In data 11/01/2007, compiuti 67 anni di età, deciso a dedicarsi alla libera professione l'avvocato transita dall'elenco degli avvocati dipendenti di enti pubblici all'albo ordinario. In data 23/09/2011, a distanza di 4 anni e mezzo dall'iscrizione all'albo si iscrive anche alla Cassa Forense. Questo "ritardo" gli viene però prontamente segnalato dall'istituto previdenziale forense in data 25/10/2012, che applica all'iscritto penali, sanzioni e interessi, per un totale di € 79.961,07.
L'avvocato ricorre a questo punto alla Corte Costituzionale per far dichiarare l'incostituzionalità del sistema previdenziale forense. A causa dell'età e dei requisiti contributivi richiesti (30 di contributi ininterrotti versati) egli infatti non percepirà mai la pensione di anzianità, di vecchiaia, di inabilità (che richiede l'iscrizione alla Cassa prima del compimento dei 40 anni), di invalidità e per i superstiti.
Il ricorrente ritiene che il principio solidaristico su cui si fonda il sistema della Cassa Forense non può violare la costituzione, stabilendo che l'assicurato versi contributi sproporzionati rispetto a quanto potrà mai effettivamente percepire dall'istituto previdenziale.
Consulta, criterio solidaristico Cassa Forense è costituzionale
La Consulta, respingendo il ricorso dell'avvocato, precisa che il criterio solidaristico previsto dalla Cassa Forense non viola il principio di ragionevolezza (art 3 . Cost.) e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art 38 comma 2 Cost.) a causa della ridotta probabilità del professionista anziano di ottenere i benefici pensionistici, per i quali è necessario l'esercizio protratto dell'attività.
Nel caso di specie poi l'avvocato pensionato INPS iscritto alla Cassa può maturare, dopo cinque anni di versamenti, la pensione contributiva di vecchiaia, come previsto regolamento della Cassa Forense. Insomma, per chi decide di iscriversi "in ritardo" alla Cassa Forense, niente sconti!
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