Permesso di soggiorno per motivi umanitari: la disciplina
La protezione umanitaria costituisce, dunque, una forma di tutela a carattere residuale nel sistema complessivo che disciplina la protezione degli stranieri in Italia.Può fare domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, lo straniero che intenda chiedere la protezione dello Stato italiano perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra.
Chi, invece, proviene da un Paese sicuro, ma adduce gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese per casi specifici in cui si trova, come ad esempio gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente, ma che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine, può ottenere lo status umanitario per la sussistenza di " gravi motivi umanitari" che comportano un vero e proprio impedimento al rientro nel Paese d'origine.
L'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 25/2008 stabilisce che la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98.
La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli artt. 600- 601 cod. pen..
Il Permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere chiesto e rinnovato anche senza i requisiti previsti per gli altri tipi di permessi (avere a disposizione mezzi di sostentamento e alloggio) ed anche in mancanza di passaporto.
Viene rilasciato con durata biennale ed è rinnovabile in caso di permanenza delle condizioni previste per il rilascio.
Permesso di soggiorno: le condizioni per il rilascio
Con sentenza n. 4455 del 23 febbraio 2018 (sotto allegata), la Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini del permesso di soggiorno
per motivi umanitari e della sussistenza del requisito della vulnerabilità personale, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo affettivo, sociale e lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel Paese di origine, ma è necessaria una valutazione individuale che consenta, in concreto, caso per caso, di verificare che il richiedente si è allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo dell'impedimento all'esercizio di diritti umani inalienabili cui si ritroverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.Cassazione sentenza n. 4455/2018
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