La Cassazione più recente ha dato adito a interpretazioni morbide del precetto normativo che, tuttavia, non possono essere condivise

di Valeria Zeppilli - La stretta del legislatore sulle frodi assicurative è passata, negli ultimi anni, attraverso molteplici interventi, l'ultimo dei quali è rappresentato dalla legge sulla concorrenza numero 124/2017.

In tale sede, infatti, si è sancito definitivamente che le lesioni di lieve entità non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente se non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Fanno eccezione solo le lesioni che possono essere riscontrate oggettivamente senza l'ausilio di strumentazioni, come le cicatrici, per le quali basta l'accertamento visivo.

Si tratta, in realtà, solo della precisazione di una regola già sancita dalla legge numero 27/2012 e poi suffragata dalle sentenze numero 235/2014 e 242/2015 della Corte costituzionale.

L'interpretazione della giurisprudenza

La legge del 2012, tuttavia, non era bastata a rendere chiara la rigidità di un tale precetto, tanto che la giurisprudenza, con diverse pronunce (anche successive alla legge sulla concorrenza), aveva deciso di smussarla e di aprire qualche spiraglio al risarcimento delle microlesioni a prescindere dal loro riscontro in esami strumentali.

Sul punto merita di essere ricordata, innanzitutto, la sentenza numero 18773/2016 della Corte di cassazione, che è stata presumibilmente la spinta per l'intervento della legge sulla concorrenza e nella quale si era affermato che, anche per il risarcimento delle lesioni che determinano un danno biologico sino al 9%, non sempre è necessaria la diagnosi strumentale. Secondo l'orientamento espresso in tale pronuncia, infatti, il medico legale sarebbe libero di individuare gli strumenti utili per valutare il danno sottoposto alla sua attenzione e, quindi, anche di svincolarsi dal necessario utilizzo dei referti per immagini.

In tal senso andava anche la ancor più recente sentenza del Tribunale di Rimini numero 341/2017, che ha posto alla base del riconoscimento del risarcimento del danno per lesioni di lieve entità "una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale" che, se seguita, non ha bisogno necessariamente di accertamenti strumentali.

La legge sulla concorrenza basta?

Come detto, la legge sulla concorrenza del 2017 è intervenuta sulla questione dell'accertamento delle microlesioni proprio per ribadire la posizione del legislatore sul punto e porre un freno alle interpretazioni giurisprudenziali che, invece, la volevano rendere meno "netta".

Tuttavia, forse neanche l'ultimo intervento è bastato.

Infatti la Corte di cassazione, con la sentenza numero 1272/2018, ha dato il via a nuove interpretazioni "leggere" del disposto normativo, precisando che in alcuni casi la natura della patologia e della lesione fanno sì che, per il loro risarcimento, si possa prescindere dall'accertamento strumentale. Ciò che conta è che sia fornita una prova rigorosa della lesione, che è l'intento perseguito dalla norma che limita il risarcimento delle lesioni micropermanenti.

Tuttavia, ciò non toglie che in molte ipotesi, in primis in caso di colpo di frusta, tale prova rigorosa non possa prescindere dall'accertamento strumentale e non possa quindi basarsi solo sul "dato puro e semplice - e in sostanza non verificabile - del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca".

Insomma, tale sentenza (che peraltro ha come base la versione dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni antecedente alla legge sulla concorrenza) ha sposato un approccio morbido ma che, comunque, ci si deve guardare bene dal considerare un appiglio per ammettere il risarcimento del colpo di frusta senza accertamento strumentale. Per il ristoro di tale tipo di lesione, la radiografia, per legge, serve sempre.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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