di Annamaria Villafrate - Non esiste una nozione giuridica univoca di ambiente. Per chiarezza e sintesi merita però di essere menzionata la definizione della sentenza n. 378/2007 Corte Costituzionale, secondo la quale l'ambiente è un bene giuridico che, in senso unitario, coesiste con beni giuridici che hanno ad oggetto componenti del bene "ambiente".
L'ambiente, inoltre, è tutelato dall'art. 9 della Costituzione secondo il quale: "La Repubblica …tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", principalmente al fine di proteggere la salute della persona (art. 32 Cost.).
A garanzia della tutela del bene ambiente, sia il codice penale che leggi speciali prevedono precise fattispecie di reato e illeciti amministrativi, cui di recente si sono aggiunte altre specifiche previsioni ed aggravanti grazie alla riforma del 2015.
Vediamo, dunque, l'articolata disciplina sui reati ambientali e le nuove fattispecie introdotte:
Indice:
- I reati ambientali nel testo unico
- I reati ambientali nel codice penale
- I nuovi reati ambientali dopo la riforma
I reati ambientali nel testo unico
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Il dlgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", noto come Testo Unico Ambientale prevede specifiche figure di illeciti amministrativi e reati (es: tutela penale dell'acqua, dell'aria, gestione, abbandono e traffico illecito di rifiuti, attività in difetto di autorizzazione) e nella Parte sesta bis sanzioni amministrative e penali in materia ambientale.
I reati ambientali nel codice penale
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Il codice penale prevede le seguenti singole fattispecie di reati ambientali:
- incendio boschivo (423 bis c.p.)
- inondazione, frana, valanga (426 c.p.)
- danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427 c.p.)
- crollo di costruzioni o altri disastri (434 c.p.)
- avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (439 c.p.)
- distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione (499 c.p.)
- diffusione di una malattia delle piante o degli animali (500 c.p.)
- uccisione di animali (544 bis c.p)
- maltrattamento di animali (544 ter c.p.)
- spettacoli o manifestazioni vietati (544 quater c.p.)
- divieto di combattimenti tra animali (544 quinquies c.p)
- getto pericoloso di cose (674 c.p.)
- danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (733 c.p.) e
- distruzione o deturpamento di bellezze naturali (734 c.p.)
I nuovi reati ambientali dopo la riforma
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La legge n. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" recante la riforma dei reati ambientali, avente la ratio di garantire un salto di qualità nella tutela della salute e dei beni naturali, ha introdotto nel codice penale il titolo VI-bis (452 bis- 452 terdecies), intitolato "Dei delitti contro l'ambiente", le cui fattispecie meritano l'analisi separata e approfondita che segue:
Inquinamento ambientale
L'art. 452 bis c.p. sanziona chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Pene più gravi sono previste quando l'inquinamento colpisce un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette.
L'art. 452 ter c.p., prevede che, se dall'inquinamento ambientale (art 452 bis), derivino la morte o lesioni superiori a venti giorni non volute si applica la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
Se la lesione è grave, la reclusione varia da un minimo di tre a un massimo di otto anni; se è gravissima, da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, da cinque a dieci anni.
In caso di morte o lesioni di più persone o di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo, anche se la reclusione non può superare i vent'anni di durata.
Disastro ambientale
L'art. 452 quater che disciplina il disastro ambientale, prevede che, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Il reato di disastro ambientale si configura nelle seguenti ipotesi:
- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione comporta oneri particolarmente elevati o l'emanazione di provvedimenti eccezionali;
- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi, del numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Se il disastro è prodotto all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o in danno di animali o vegetali protetti, la pena è aumentata.
Inquinamento e disastro ambientale colposi
L' art. 452 quinquies c.p prevede, per le ipotesi colpose dei reati di inquinamento e disastro ambientale, pene diminuite da un terzo a due terzi, ulteriormente diminuite di un terzo se dalla commissione dei reati colposi deriva il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
A meno che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 452 sexies del codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività".
La pena è aumentata se dal fatto consegue il pericolo di compromissione o deterioramento:
- delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se poi il fatto mette in pericolo la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Impedimento del controllo
L'art. 452 septies punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, a meno che il fatto costituisca più grave reato "negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti". Alla stessa pena, a meno che il fatto costituisca più grave reato, soggiace: "chiunque negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti".
Associazione a delinquere nei reati ambientali
L'art. 452 octies, al comma 1 prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."
Quando l'associazione per delinquere (art. 416) è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei reati ambientali previsti dal titolo VI bis, le pene previste dall'art. 416 sono aumentate. Quando poi l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis) è finalizzata a commettere uno dei reati ambientali previsti dal titolo VI bis o ad acquisire, gestire, controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'art. 416 bis sono aumentate. Le pene contemplate nelle due ipotesi analizzate "sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."
Aggravante ambientale ex art. 452 novies c.p.
Quando un reato è commesso per eseguire uno o più dei delitti ambientali previsti dal titolo VI bis c.p., dal dlgs. n. 152/ 2006 o da altra disposizione a tutela dell'ambiente, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se dal fatto deriva invece la violazione di una o più disposizioni del dlgs n. 152/2006 o di altra legge che tutela l'ambiente, la pena è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.
Ravvedimento operoso
Le pene previste per i delitti di cui al titolo VI bis c.p, per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p) aggravato ai sensi dell'art. 452 octies, per il delitto di cui all'art. 260 del dlgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, ex art. 452 decies c.p., sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi:
- si adopera per evitare che l'attività delittuosa produca conseguenze ulteriori o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
- provveda concretamente a mettere in sicurezza, bonificare e, ove possibile, ripristinare lo stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti
- aiuta concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria"nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."
Nel caso in cui il giudice, su istanza dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, mai non superiore a due anni e prorogabile al massimo per un altro anno, per consentire il ravvedimento o il supporto alle indagini, la prescrizione è sospesa.
Confisca ex art. 452 undecies c.p.
In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p) per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e associazione a delinquere per reati ambientali, è sempre ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato o delle cose che servirono per commettere il reato, a meno che non appartengano a persone estranee all'illecito penale.
Quando, dopo la condanna per uno dei delitti previsti dal titolo VI bis c.p., è disposta la confisca di beni, ma non sia possibile realizzarla, il giudice individua beni di valore equivalente che si trovano nella disponibilità, anche per interposta persona, del condannato e ne ordina la confisca.
I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione competente e vincolati ad essere utilizzati alla bonifica dei luoghi.
La confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente messo in sicurezza e, ove necessario, abbia bonificato e ripristinato lo stato dei luoghi.
Ripristino dello stato dei luoghi
Ex art. 452 duodecies c.p., il Giudice, quando emette sentenza di condanna o pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per uno dei reati ambientali del titolo VI bis c.p., ordina il recupero e, se tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, con obbligo di esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197 c.p., applicando, le disposizioni del titolo II della parte VI del dlgs n. 152/2006 in materia di ripristino ambientale.
Omessa bonifica
Tranne i casi in cui il fatto costituisca più grave reato, secondo l'art. 452 terdecies c.p., chi è obbligato per legge, per ordine del giudice o di un'autorità pubblica, ma non provvede a bonificare, ripristinare o recuperare lo stato dei luoghi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.
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