di Valeria Zeppilli - Il giudice che liquidi gli onorari dell'avvocato attenendosi ai minimi deve dare adeguata motivazione della sua scelta, altrimenti le censure del legale avverso una simile decisione devono reputarsi fondate.
Questo, almeno, è quanto emerge dalla sentenza numero 7549/2018 della Corte di cassazione qui sotto allegata, che ha accolto il ricorso di un avvocato avverso la pronuncia con la quale era stata confermata la quantificazione, fatta dal giudice del fallimento di una società, degli onorari per gli incarichi professionali svolti nell'interesse della procedura sulla base dei minimi tabellari vigenti all'epoca dei fatti.
Niente motivazione
Il giudice del fallimento, infatti, aveva applicato i minimi tariffari senza considerare le regole di cui agli articoli 5 e 6 delle tariffe di cui al d.m. n. 127/2004. Il decreto impugnato dall'avvocato, emesso a seguito del reclamo ex art. 26 della legge fallimentare proposto contro il decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi, aveva omesso sul punto di riscontrare la censura che l'avvocato aveva rivolto contro l'avvenuta liquidazione dei soli onorari minimi per ciascun affare.
Di conseguenza, il Tribunale dovrà ora tornare a pronunciarsi sulla questione giustificando l'applicazione dei minimi tariffari in maniera adeguata e non, come fatto, con un'affermazione illogica e apodittica.
Corte di cassazione testo sentenza numero 7549/2018