di Annamaria Villafrate - Il datore di lavoro, tenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c.: "ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", non può essere ritenuto responsabile dell'infortunio del lavoratore provocato da una sua azione pericolosa posta in essere una volta conclusa la prestazione lavorativa e senza informarne il datore.
La vicenda
La sentenza n. 146/2018 della Cassazione giunge al termine della vicenda giudiziaria che segue. Il dipendente di una società incaricata d'installare dei pali elettrici per conto dell'Enel avanza domanda giudiziale, chiedendo l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del proprio datore in relazione all'infortunio a lui occorso nel luglio 2001. Il sinistro si verifica in fase di completamento dei lavori d'impianto di alcuni pali elettrici per conto dell'Enel, momento in cui il ricorrente rileva la presenza di un ramo su un cavo elettrico. Al fine di rimuoverlo, alla guida di una squadra di operai, decide quindi di tagliarlo. Indossate scarpe, cintura e casco di sicurezza, il ricorrente sale la scala, appoggiata all'albero e retta da un operaio, da cui cade poco dopo. Il Tribunale respinge il ricorso poiché l'operaio non ha provato la correlazione tra l'inadempimento
del datore di lavoro e l'infortunio subito. L'operaio fa appello, ma anche in secondo grado le sue domande vengono respinte, poiché, come emerso anche il primo grado, gli operai "avevano l'obbligo di interpellare il personale addetto nel caso in cui si fosse prospettato nel corso della attività lavorativa un ostacolo imprevisto; ma né l'infortunato né i suoi due compagni di lavoro avevano provveduto a tanto, non avendo in alcun modo chiesto alla società l'invio sul posto di apposita strumentazione idonea allo svolgimento in sicurezza, della non prevista operazione. In tal senso veniva esclusa anche la configurabilità di alcuna violazione a carico della società, dell'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle misure protettive da parte dei lavoratori. Sotto altro versante, neanche poteva configurarsi un inadempimento, da parte datoriale, all'obbligo di mettere comunque a disposizione attrezzature adeguate al lavoro, essendo emerso, alla stregua delle testimonianze acquisite, che la società aveva collocato una piattaforma aerea in un altro cantiere, nello stesso giorno in cui si era verificato il sinistro, disponibile, quindi, in caso di richiesta da parte del personale interessato ad effettuare con urgenza l'operazione da cui era conseguito l'infortunio."L'iter motivazionale della Cassazione
"L'art. 2087 cod. civ. (...) non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. 29/1/2013 n.3288). Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale lamenti di aver subito un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno."
La Cassazione condivide le conclusioni della Corte d'Appello che ha escluso la responsabilità del datore, poiché lo stesso non è venuto meno né all'obbligo di mettere a disposizione del dipendente le attrezzature adeguate alla prestazione, come il cestello elevatore, né a quello di osservanza delle misure protettive da parte del lavoratore. Risulta infatti che la società ha messo a disposizione una piattaforma, ma che gli operai, compreso il ricorrente, non hanno doverosamente interpellato il proprio datore per ricevere l'attrezzatura necessaria a compiere l'imprevista e ulteriore attività di rimozione del ramo dal cavo elettrico.
Il datore non è responsabile se l'infortunio dipende da una condotta abnorme del lavoratore
Questo quindi il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 146/2018: "Alla stregua dell'art. 2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell'imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti".
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Cassazione Lavoro sentenza n. 146-2018