Il pagamento del canone è obbligatorio quando il passo carrabile è rappresentato da manufatti o intervalli appositi del marciapiede

Cos'è il passo carrabile

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Prima di addentrarci nel cuore dell'argomento chiariamo subito che il passo carrabile o carraio viene definito dall'art. 3, punto 37 del Codice della Strada come l'"accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli."

Una definizione più dettagliata invece è quella contenuta nell'art. 44 comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993 che così dispone: "Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata."

Dalle due disposizioni emerge che il passo carrabile non è altro che un'apertura da una proprietà privata a una pubblica, come da un garage privato a una pubblica via, segnalato da un cartello che ha la finalità di vietare che davanti a tale sbocco altri parcheggino i loro mezzi, impedendo in questo modo l'uscita e l'entrata dei veicoli dalla e nella proprietà privata.

Tipologie di passi carrabili

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Per quanto riguarda le tipologie di passi carrabili occorre precisare che ne esistono principalmente di due tipi. Ci sono quelli che, ai sensi del suddetto art. 44 del Dlgs n. 507/1993, sono rappresentati da manufatti o da intervalli lasciati nei marciapiedi che vanno a modificare il piano stradale e poi ci sono quelli a raso, che sono quelli in cui il varco che mette in comunicazione la proprietà privata con il suolo pubblico si trova sullo stesso piano della strada.

Questa differenza è importante ai fini del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, come ha avuto modo di chiarire di recente la Cassazione con la sentenza

n. 25345/2020, che ha così disposto: "la nozione normativa di "passo carrabile", desumibile dall'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti " a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada " (Cass. n. 16913 del 2007). I passi carrabili "a raso" mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (Cass. n. 16733 del 2007)."

Ne consegue che: "Ai fini della tassazione assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l'accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l'interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale."

Quando pagare per il passo carraio

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Dalla sentenza della Cassazione emerge che l'obbligo di provvedere al pagamento del suolo pubblico sussiste solo quando il passo carrabile è rappresentato da manufatti o intervalli appositi del marciapiede.

In realtà non è proprio così, o meglio è più corretto dire che se il passo carrabile è rappresentato da un manufatto allora il pagamento del canone è obbligatorio, mentre è facoltativo nel caso in cui sia a raso. La realtà però è ben diversa. Pensiamo a un cittadino che ha un'abitazione in pieno centro con un passo carrabile a raso davanti al quale parcheggiano sempre le auto, impedendogli di accedere alla strada pubblica. Ovvio che avrà tutto l'interesse ad avanzare la richiesta necessaria per ottenere il cartello da apporre sul varco per vietare il parcheggio altrui.

Occorre inoltre precisare che il diritto di impedire che altri parcheggino davanti al varco che mette in comunicazione la strada pubblica con la proprietà privata non è automatico. L'art. 22 del Codice della Strada, al comma 3 dispone infatti che "I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario." Solo in questo modo è possibile, in caso di occupazione dell'area antistante al cartello, da parte di veicoli terzi, chiederne la rimozione.

L'autorizzazione dell'ente proprietario naturalmente viene concessa previa richiesta al Comune in cui è sito l'immobile, pagando i costi necessari che comprendono le marche da bollo, il contrassegno e il tributo o il canone annuale per l'occupazione del suolo pubblico da parte manufatto posizionato tra l'area privata e quella pubblica.

Passaggi carrabili, Tosap e Cosap

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Fondamentale infine un'ultima precisazione. La TOSAP è un'entrata tributaria statale prevista per l'occupazione del suolo pubblico, mentre la COSAP è un canone, la cui disciplina è rimessa interamente ai regolamenti dei vari Comuni, che hanno la facoltà di optare per la Cosap al posto della Tosap nei casi in cui si rende necessario far pagare l'occupazione del suolo pubblico.

Per cui, nel momento in cui si ha un varco che mette in comunicazione un'area privata alla strada pubblica si consiglia di rivolgersi al proprio Comune per sapere se è previsto il pagamento del canone al posto della Tosap per il passo carraio.

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