La vicenda
Nella vicenda, viene proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando quanto statuito dal giudice di prime cure, rigettava la domanda di nullità del vitalizio assistenziale per assenza di alea al momento della stipula.
Il contratto in questione aveva ad oggetto la cessione della proprietà di un immobile in cambio di prestazioni di cura, assistenza, vitto e alloggio da parte della cessionaria.
L'azione di nullità presentata dagli attori era finalizzata a far rientrare il bene nella massa ereditaria, potendo così ottenere la divisione dello stesso.
Nei primi due gradi di giudizio si era concluso che il contratto di vitalizio non fosse privo di alea al momento della sua conclusione e dunque dovesse considerarsi valido ed efficace.
Nello specifico al momento della stipula, la vitaliziata non risultava essere affetta da particolari patologie che ne facessero supporre l'imminente scomparsa, confermata dal fatto che la dipartita sia poi avvenuta cinque anni più tardi.
Un tale dato fattuale, non potendo far prevedere ex ante la durata del contratto e la tipologia di prestazioni di cui si sarebbe abbisognato, fa emergere la sussistenza dell'alea richiesta ai fini della validità.
La rendita
La rendita (così come l'assicurazione) è un contratto tipico e aleatorio.
L'aleatorietà si desume dalla natura stessa del contratto e si atteggia quale incertezza sul verificarsi di un evento, favorevole o sfavorevole, estraneo alla volontà dei contraenti.
Il rischio si manifesta al momento della stipula, non essendo conosciuto o conoscibile il vantaggio o lo svantaggio che potrà derivare ai contraenti.
La rendita è un contratto con cui un soggetto (vitaliziante) si obbliga a corrispondere ad un altro soggetto (vitaliziato) una determinata prestazione periodica.
Il legislatore disciplina la rendita perpetua e quella vitalizia: nel primo caso il vitaliziante si obbliga a corrispondere la rendita in perpetuo; nel secondo caso, invece, la durata è commisurata alla vita della vitaliziato.
L'orientamento prevalente ritiene che con il termine rendita ci si riferisca sia al contratto sia all'obbligazione che ne deriva.
La rendita vitalizia può essere altresì gratuita o onerosa.
La rendita vitalizia onerosa è considerata dalla giurisprudenza come un contratto aleatorio.
Il vitaliziante eroga una prestazione commisurata alla vita del vitaliziato, dietro una controprestazione da parte di quest'ultimo.
L'incertezza sulla durata della vita del beneficiario rende impossibile prevedere ex ante quale sia il contraente che riceverà un vantaggio dall'operazione posta in essere.
Non si perviene alla medesima conclusione per la rendita vitalizia gratuita: mancando una controprestazione, il debitore è consapevole che sarà il solo a subire un depauperamento, con la conseguenza che l'indeterminatezza afferirà solo il quantum.
Quanto detto spiega perché tale schema negoziale viene inquadrato quale donazione, mancando un'alea ed emergendo lo spirito di liberalità del debitore.
Il vitalizio assistenziale
Secondo dottrina e giurisprudenza bisogna distinguere la rendita vitalizia dal vitalizio assistenziale.
Quest'ultimo viene anche definito contratto di mantenimento o, dalla giurisprudenza, vitalizio improprio.
Si tratta di una species di rendita, caratterizzata da prestazioni ulteriori a carico del vitaliziante, con cui si attesta lo stretto rapporto sussistente con il vitaliziato.
Una specialità di prestazioni che si identificano con quelle di vitto, alloggio, cura e assistenza.
La Cassazione con una sua precedente pronuncia n. 15904/2016, richiamata anche dall'ordinanza in commento, ha delineato quali siano i presupposti di tale contratto atipico e, nello specifico, ha evidenziato come si realizzi un'alea maggiorata.
Lo schema negoziale in questione comporta infatti un'incertezza riferita non soltanto alla durata e dunque all'esistenza in vita del vitaliziato ma anche con riguardo alla variabilità delle esigenze personali, queste ultime mutevoli con il passare degli anni.
La questione
Sussistono alcune ipotesi, nell'alveo delle rendite vitalizie onerose e dei vitalizi assistenziali, per le quali è dubbio se si possano considerare aleatorie.
La costituzione di un vitalizio assistenziale oneroso in favore di una persona molto anziana, da cui si potrebbe desumere la morte in tempi brevi, è ammissibile?
Il contratto è valido o nullo per difetto di causa?
La rendita è onerosa o gratuita, oppure si tratta di una donazione o di un negotium mixtum cum donatione?
L'aleatorietà del vitalizio assistenziale
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1467/2018 (sotto allegata), conferma quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio ed afferma che ciò risulta essere condiviso dall'orientamento giurisprudenziale prevalente.
Il contratto di vitalizio improprio si distingue dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà.
Quest'ultimo corrisponde ad un'incertezza relativamente alla durata della vita del beneficiario e, di conseguenza, ad un'impossibile comparazione tra le prestazioni assunte tra le parti.
Solo qualora una tale incertezza non sia ravvisabile ossia emerga un'innegabile sproporzione tra le prestazioni, si potrà configurare una donazione di tipo modale.
L'incertezza deve essere considerata al momento della stipula del contratto ed è desumibile da apprezzamenti di fatto, estranei al sindacato di legittimità.
Nonostante tali preclusioni, si ha modo di ribadire come l'alea afferisca non soltanto la durata della vita della concedente ma anche la tipologia di prestazioni che devono essere erogate.
Se da un lato l'età avanzata del beneficiario lascerebbe supporre una vicina dipartita e dunque un vantaggio per l'obbligato, non può sottacersi che proprio l'anzianità della persona implica un maggiore bisogno di assistenza e di cura, non sicuramente economico, per far fronte all'insorgenza delle malattie tipiche di tale età.
Una siffatta aleatorietà rende il vitalizio assistenziale valido con la conseguenza che il bene immobile è da considerarsi già fuoriuscito dal patrimonio della beneficiaria al momento dell'apertura della successione della stessa.
Cass. civ. sez 6, ordin 1467-2018• Foto: 123rf.com