di Lucia Izzo - Il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato sull'obbligo gravante sugli avvocati di stipulare una polizza per la responsabilità professionale e contro gli infortuni.
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L'intervento del CNF è stato sollecitato dai quesiti dei COA di Mantova e di Milano che hanno generato rispettive risposte nei pareri n. 76 e n. 78 del 2017, pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio lo scorso 29 marzo.
Responsabilità civile: obbligato alla polizza anche l'avvocato sospeso volontariamente
Il COA di Milano ha chiesto se un Avvocato, sospeso volontariamente ex. art. 20 comma 2 L. 247/12, dovesse assolvere all'onere della stipula di polizza per la responsabilità professionale e contro gli infortuni.
Quanto alla polizza per la responsabilità civile professionale, il CNF ha rimandato al parere 90/2016 il quale precisa che l'art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce in capo all'avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell'avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall'altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire.
La copertura assicurativa, conclude il COA, deve pertanto permanere anche in capo all'avvocato sospeso a richiesta dall'attività professionale, sia perché la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell'origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione.
In tal caso, infatti, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge.
Polizza infortuni: obbligatoria solo per collaboratori, dipendenti e praticanti dell'avvocato
Invece, quanto alla polizza infortuni, il CNF ritiene che sia i quesiti del COA di Milano summenzionati, sia quelli del COA di Mantova siano ormai superati a seguito della modifica all'art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal D.L. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17 (per approfondimenti: Avvocati: polizza infortuni dimezzata per legge).
Nel dettaglio, il COA di Mantova aveva chiesto se l'obbligo dell'assicurazione infortuni sussistesse nei confronti degli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale, già assicurati con INAIL e, inoltre, se da tale obbligo possano essere esonerati i dipendenti dello Studio Legale già assicurati INAIL.
Infine, il COA aveva chiesto al CNF come comportarsi nei casi in cui l'iscritto, affetto da gravi patologie, rappresentasse la propria difficoltà a trovare una copertura assicurativa per gli infortuni, ovvero la reperisca solo condizioni particolarmente onerose.
Il CNF rammenta come ora la norma che disciplina la polizza infortuni sia stata così riformulata: "all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".