di Enrico Pattumelli - Il contributo unificato è dovuto anche in caso di riassunzione del processo. Questo è quanto si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8912/2018 (sotto allegata).
La vicenda
Il Ministero della Giustizia notificava una cartella esattoriale per il pagamento del contributo unificato relativo ad un processo inizialmente instaurato davanti al giudice di Pace e successivamente, per dichiarata incompetenza, riassunto davanti al Tribunale.
La presunta debitrice impugnava la predetta cartella davanti la commissione tributaria ritenendo che il pagamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione della causa davanti al Tribunale attestasse la regolarità del proprio adempimento anche in relazione alla precedente instaurazione del giudizio davanti al giudice di Pace.
La commissione tributaria provinciale e, in appello, la commissione tributaria regionale confermavano le ragioni della ricorrente, ritenendo che non fosse possibile pretendere il pagamento di due diversi contributi unificati relativamente al medesimo giudizio, ancorché quest'ultimo traslato dal giudice di Pace al Tribunale.
Diversamente opinando, secondo i giudici di merito, si sarebbe chiesto alla ricorrente di pagare due volte per lo stesso processo.
Il Ministero ricorre per ottenere la cassazione della sentenza di secondo grado.
Il contributo unificato
Il contributo unificato corrisponde ad un tributo giudiziale forfetizzato, al costo economico della macchina giudiziaria che si attiva con l'instaurazione del giudizio.
E' la legge a stabilire i criteri di calcolo di detta imposta, in relazione sia alla tipologia del procedimento giudiziale, sia al valore della controversia.
L'art. 9 co 1 D.P.R. 115/2002 prevede che il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio. Si specifica altresì che per "giudizio" ci si riferisce al processo civile, compresa la procedura concorsuale e le ipotesi di volontaria giurisdizione, al processo amministrativo e al processo tributario, salvo le eccezioni previste dal successivo art. 10 del succitato decreto.
Cassazione: contributo unificato dovuto in caso di riassunzione
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha modo di pronunciarsi sulla questione e altresì chiarisce un diverso aspetto che, in tale sede, merita di essere accennato.
In primo luogo il Supremo Consesso ha affermato che la sentenza della commissione regionale tributaria che motivi per relationem, ossia rinviando e aderendo a quanto statuito in primo grado, è nulla per violazione degli artt. 36 e 61 d. lgs. 546/1992 nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Si ribadisce così un archetipo del diritto processuale: la motivazione di una sentenza afferisce le ragioni di fatto e di diritto assunte a fondamento della decisione. In altri termini, la motivazione permette di cogliere il percorso logico, giuridico e fattuale seguito dal giudice nel decidere la controversia.
Il provvedimento di secondo grado deve permettere quindi di individuare il thema decidendum e le ragioni sottese al dispositivo, non potendosi limitare a rinviare alla precedente sentenza, aderendo ad essa.
Considerando adesso la questione centrale ossia il pagamento del contributo unificato in caso di riassunzione del processo davanti ad un nuovo giudice, la Corte di Cassazione si discosta da quanto affermato dalle commissioni tributarie, accogliendo il ricorso avanzato dal Ministero, trattenendo la causa e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
E' opportuno ripercorrere il percorso logico seguito dal Supremo Consesso con la sentenza in commento.
Considerando la lettera della legge e quindi operando un'interpretazione letterale del succitato art. 9 co 1 (D.P.R. 115/2002) si desume che il contributo unificato è correlato all'iscrizione della causa nel ruolo.
Il succitato art. 10 non prevede, tra le ipotesi eccezioni, la riassunzione della causa a seguito della dichiarazione di incompetenza.
L'instaurazione di un giudizio, interrottosi per dichiarata incompetenza del giudice con successiva riassunzione davanti al nuovo giudice implica che siano stati attivate due differenti macchine processuali.
E' proprio per ragione che sono dovuti due differenti contributi unificati.
Una tale conclusione non si pone in contrasto con la norma in questione a fronte del disposto "per ciascun grado di giudizio".
Il riferimento al singolo grado di giudizio non comporta che il contributo unificato debba essere versato una sola volta al momento dell'instaurazione della causa, a prescindere dalle diverse articolazioni che si possono avere al proprio interno.
E' la norma stessa che correla il pagamento del contributo unificato ad ogni nuova iscrizione a ruolo.
Non ci si riferisce solo alle iscrizioni a ruolo della causa nei diversi gradi di giudizio ma anche nello stesso grado, quando cioè vengano aditi successivamente giudici differenti da quello cui è stata originariamente depositato l'atto introduttivo.
E' sbagliata dunque l'affermazione secondo cui il processo interrotto per incompetenza e il processo riassunto davanti al nuovo giudice corrispondano ad un unico processo.
La salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale è un aspetto differente e non dirimente rispetto al costo del processo.
La riassunzione della causa davanti ad un nuovo giudice comporta dunque l'attivazione di una seconda macchina giudiziale per la quale è richiesto il pagamento di un nuovo contributo unificato.
Enrico Pattumelli
Cass. civ. sez. 5, sentenza n. 8912/2018