di Marina Crisafi - Ok ai contatori individuali dell'acqua, anche se installati soltanto per poche unità. È quanto afferma il Tribunale di Milano nella recente sentenza n. 1280/2018 (sotto allegata), decidendo il ricorso di una società che aveva impugnato la delibera condominiale relativa alla contabilizzazione dei propri consumi d'acqua potabile contestando la legittimità dell'installazione di un contatore di sottrazione e chiedendo l'accertamento degli importi non dovuti e addebitati alla stessa in un quinquennio dal condominio per quasi 18mila euro.
Consumi acqua: ripartizione millesimale in assenza di contatore
Innanzitutto, il tribunale richiama la sentenza della Cassazione 17557/2014 secondo la quale "la ripartizione delle spese della bolletta d'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123 1° comma c.c. in base ai valori millesimali, sicchè è viziata per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare assunta a maggioranza che adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno".
Per cui, afferma il giudice meneghino, i criteri di ripartizione di cui all'art. 1123 c.c. per millesimi di proprietà ovvero il diverso criterio indicato dal regolamento "sono applicabili e legittimi solo in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare".
Consumi acqua in base ai contatori individuali anche se per pochi
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la ripartizione a contatore è imposta dalle norme vigenti che prevedono anzi come obbligatoria l'installazione di contatori individuali soprattutto per le attività produttive o del terziario (legge 36/1994 e dpcm 4 marzo 1996). Pertanto, l'installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, contestata dalla ricorrente, "non solo è del tutto legittima ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e pertanto non era neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell'installazione medesima".
Né viene condivisa la tesi della ricorrente secondo cui la circostanza che i contatori fossero stati installati solo in due unità immobiliari rendeva l'installazione stessa non legittima, poiché la normativa in materia, ricorda infine il tribunale, "intende assicurare innanzitutto il risparmio idrico e deve perciò ritenersi che l'installazione debba essere eseguita non appena possibile anche soltanto in singole porzioni immobiliari con contatore di sottrazione". Nel caso di specie, inoltre, la pretesa della società di ripartizione per millesimi di proprietà, facendo gravare i propri spropositati consumi sulla collettività dei condomini "consacrerebbe una macroscopica ingiustizia".
Tribunale Milano sentenza n. 1280/2018 pdf
Tribunale Milano sentenza n. 1280/2018 pdf
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