di Annamaria Villafrate - Cosa sono gli oneri o contributi figurativi di cui godono i parlamentari? Un beneficio che costa alle casse dello Stato 150 milioni di euro all'anno. Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'INPS Tito Boeri durante la trasmissione "Mezz'ora in più" condotta la Lucia Annunziata e andata in onda su Rai Tre domenica 15 aprile.
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Vediamo, dunque, di fare chiarezza su questo privilegio:
Oneri figurativi, cosa sono
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La contribuzione figurativa è prevista in favore di tutti quei lavoratori che, al fine di svolgere una carica sindacale o elettiva pubblica, richiedono un periodo di aspettativa non retribuita dal lavoro.
I contributi figurativi sono previsti e disciplinati
- dall'art 31 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e
- dall'art. 3 del dlgs. n. 564/1996.
Questi contributi, insieme a quelli obbligatori versati durante l'attività lavorativa, formano e incrementano l'importo della pensione dei parlamentari. Questo beneficio, previsto inizialmente per i dipendenti del settore privato, con il dlgs. n. 29/1993 viene esteso anche ai dipendenti pubblici.
Oneri figurativi, a chi spettano
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Questo beneficio contributivo è previsto in favore di coloro che ricoprono una carica elettiva al Parlamento nazionale, Europeo, alle assemblee regionali e che sono iscritti:
- all'A.G.O (Gestione dei lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria);
- ai Fondi Elettrici;
- a quelli del Trasporto Pubblico, Aereo e delle Ferrovie dello Stato;
- al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (F.P.S.P);
- e ai Fondi Poste, Telefonici e Volo.
Per i lavoratori chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche i contributi figurativi sono previsti solo per le cariche elettive, anche di secondo grado. Sono tali quelle in cui il soggetto che ricopre una funzione o carica pubblica non è votato direttamente dalla collettività, ma da un organo collegiale o individuale eletto a suffragio diretto.
Oneri figurativi, come funzionano
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In virtù del principio della preesistenza del rapporto di lavoro, la contribuzione figurativa conserva la posizione assicurativa del lavoratore al momento della proclamazione. Essa non è riconosciuta infatti in favore di chi non lavora al momento della proclamazione o di chi usufruisce dell'aspettativa durante rapporti di lavoro successivi ad essa.
Il comma 1 dell'art. 38, legge n. 488/1999 prevede che: "I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza".
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