1. Inquadramento
2. Motivi della decisione
3. Epilogo
Inquadramento
E allora ci trasferiamo momentaneamente al Giudice di Pace di Frosinone per vedere quale destino abbia avuto una delle opposizioni... romantiche e dell'idealità che l'Avv. Roberto Iacovacci va presentando per il Lazio ed altrove per censurare e per stigmatizzare l'operato, talvolta inconcepibile/impensabile, degli enti locali. La sentenza è la n. 143 decisa dalla Dott.ssa Caterina Di Vito il 21 febbraio 2018, e, poi, pubblicata con deposito in Cancelleria del 7 marzo 2018. Il pensiero va sempre istintivamente al mio autore statunitense preferito Ray Carver, immenso e sfortunato scrittore (e pescatore di salmoni) asseritamente minimalista, ed al titolo di una raccolta di racconti esemplare per chi si avvicini al foglio bianco, Di cosa parliamo quando parliamo d'amore. Titolo che prendiamo nuovamente in prestito per commentare questa recente pronuncia in tema di autovelox.Motivi della decisione
La GdP frusinate si dimostra padrona della materia; progredisce nello stendere la motivazione in modo ordinato, lineare ed istruttivo prendendo le mosse dalla reiezione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva; risponde all'ente eccipiente che, anche se l'infrazione è stata elevata dalla Polizia Municipale, "legittimata passiva è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto" e menziona al riguardo Cass., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2013, n. 8344. Vale a dire la Prefettura di Frosinone. Sul problema della preventiva segnalazione in ordine al posizionamento degli autovelox, ricorda che "il legislatore prima e la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito poi, hanno più volte posto l'evidenza sulla necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l'esistenza dei limiti di velocità e l'utilizzo di mezzi di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell'idoneità e della correttezza".Ovviamente "la segnaletica - prosegue l'Onorario frusinate nella sentenza 7.3.2017 - deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento secondo prudente apprezzamento". Conclude il GdP laziale: "Peccato che agli atti del procedimento non risulti depositata alcuna documentazione, anche fotografica, da far ritenere rispettato il principio poc'anzi ricordato". Infatti, dev'esser consentito all'utente viario di "regolare per tempo la velocità di percorso". In ordine alla taratura degli...ordigni soggiunge che "occorre dire che il principio consolidato secondo cui gli apparecchi non tarati o non sottoposti a controlli periodici non sono da considerare attendibili" viene affermato ai più elevati livelli: ad esempio come Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, e Cass., Sez. II Civ., 11 maggio 2016, n. 9645. Ispirandosi proprio alla pronuncia della Consulta la S.C. testualmente stabilisce: "per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità".
Talché, il certificato di taratura di per sé non legittima il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Ricordiamo che la Corte Costituzionale 113/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, 6° co., del Codice della Strada per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni di limiti di velocità siano sottoposte a verifiche con periodicità, sia in ordine alla taratura che alla funzionalità.
In effetti, così come interpretata sino a quel momento (2015), la norma esonerava i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e taratura e ciò collide con il principio di ragionevolezza.
Epilogo
Poiché "l'Autorità opposta, pur a conoscenza della contestazione posta dall'opponente, non ha fornito alcun chiarimento al riguardo, anche se su di lei incombeva l'onere della prova", ricorso accolto, provvedimento a carico della ditta impugnante annullato e spese more solito compensate.
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