I fatti
La questione giuridica posta all'attenzione del Supremo Consesso muove da una vicenda particolarmente delicata che aveva visto coinvolto un religioso. Un parroco siciliano, si legge nella sentenza del Tribunale di Sciacca, (il Tribunale siculo con sentenza in data 12.6.2015 ha condannato l'imputato alla pena di anni 9, mesi 8 di reclusione) aveva indotto alla prostituzione, diretta ed indiretta, ragazzi minori di anni 18, compiendo nei loro confronti atti sessuali ovvero realizzando filmati, costringendoli a partecipare ad esibizioni pornografiche, in particolare, dietro compenso di danaro o altra utilità economiche come le ricariche telefoniche[1].
La Corte di appello di Palermo con sentenza
in data 21.10.2016 ha confermato la sentenza di primo grado. I Giudici di merito hanno accertato che l'imputato, sacerdote, aveva ricevuto vari ragazzi minorenni in parrocchia e, con la scusa di un contratto con la televisione, vantando una parentela importante e predisponendo dei falsi moduli di ingaggio, verso corrispettivo, aveva realizzato dei ritratti fotografici o video dei loro genitali e, laddove possibile, li aveva palpeggiati nelle parti intime e/o aveva avuto con loro dei rapporti orali.Veniva proposto ricorso per Cassazione
sulla base di sette motivi con particolare attenzione all'imputazione di cui al capo C), dalla quale muove l'investitura delle Sezioni Unite. La difesa dell'imputato si presenta molto articolata perché' ha avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attendibilità delle persone offese e la correttezza e genuinità dei mezzi di prova raccolti sotto il profilo informatico; ha puntato sulle ragioni di risentimento del denunciante, al quale lo stesso imputato aveva comunicato serie perplessità sulla sua vocazione. Tuttavia, tra le molteplici questioni agitate volte a dimostrare l'illogicità del percorso motivazionale ed il travisamento della prova, emerge un tema di diritto rilevante ai fini del decidere che è quello relativo alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo C), consistenti nella realizzazione e produzione del materiale pornografico e nell'induzione dei minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, in particolare a posare nudi per consentire all'imputato di ritrarre i loro organi genitali. Sul punto le difese assumono, in subordine rispetto alla tesi pienamente assolutoria, che la condotta contestata sia sussumibile sotto l'articolo 600-quater c.p., di detenzione del materiale pornografico, mentre i Giudici d'appello, senza affrontare ex professo la questione, hanno ritenuto implicitamente corretta la qualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'articolo 600-ter c.p., comma 1.La questione giuridica sull'art. 600-ter c.p.
Il tema decisivo involge l'interpretazione dell'articolo 600-ter c.p., comma 1, di cui è necessario in premessa ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale anche alla luce delle modifiche normative. La costante interpretazione giurisprudenziale, fin dall'introduzione della norma con L. 3 agosto 1998, n. 269, è stata nel senso della necessità del pericolo della diffusione del materiale pedopornografico. Tale circostanza, nel caso in esame, non è stata specificamente esplorata ed, anzi, dalla lettura delle sentenze di merito, sembrerebbe addirittura da escludersi, visto che la promessa del contratto con la televisione e la presentazione dei moduli di richiesta di immagini, era in realtà un espediente per attirare i ragazzi alla relazione sessuale.
Nella formulazione originaria del 1998, l'articolo 600-ter c.p. così recitava: "Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - 1. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Lire cinquanta milioni a Lire cinquecento milioni. 2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al comma 1. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e al comma 2, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al comma 1, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Lire cinque milioni a Lire cento milioni. 4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da Lire tre milioni a Lire dieci milioni".
A seguito della modifica della L. 6 febbraio 2006, n. 38, con vigenza dal 2.3.2006, applicabile al caso in esame, la formulazione dell'articolo è stata così modificata: "1. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 25.822 a Euro 258.228. 2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al comma 1. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e al comma 2, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al comma 1, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 a Euro 51.645. 4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 1.549 a Euro 5.164. 5. Nei casi previsti dal comma 3 e dal comma 4 la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità".
L'articolo 600-quater c.p., invece, nella sua formulazione originaria aveva il seguente tenore "Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a Lire tre milioni".
A seguito della modifica del 2006, la norma è stata così riformulata: "1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a Euro 1.549. 2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".
Va precisato che l'articolo 600-ter c.p. ha subito ulteriori interventi per effetto del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38, del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modificazioni nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, ma soprattutto della L. 1 ottobre 2012, n. 172 che ha ratificato ed eseguito la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25.10.2007. In particolare, la Convezione di Lanzarote ha previsto all'articolo 21, quanto ai reati relativi alla partecipazione di un minore a spettacoli pornografici, che ciascuna delle parti adotti le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali: a) reclutare un minore per partecipare a spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un minore a tali spettacoli, b) costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici, trarne profitto o sfruttare un minore in altra maniera per tali fini, c) assistere, con cognizione di causa, a spettacoli pornografici che comportano la partecipazione di minori, mentre può riservarsi il diritto di limitare l'applicazione della predetta lettera c), ai casi in cui i minori sono stati reclutati o costretti nei casi della lettera a) o b).
In virtu' della L. 1 ottobre 2012, n. 172, articolo 4, lettera h), per quanto qui interessa, l'articolo 600-ter c.p., comma 1, è stato modificato come segue: "Pornografia minorile. - E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 24.000 a Euro 240.000 chiunque 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto".
La Convenzione di Lanzarote e la successiva legge nazionale di ratifica ed esecuzione non hanno inciso sostanzialmente sulle condotte incriminate, ma sulle sanzioni, sui termini di prescrizione e su altri profili procedurali, come emerge dai successivi commi e da altre norme, anche del codice di procedura penale. La formulazione dell'articolo 600-quater c.p. è invece rimasta invariata.
La Corte di cassazione ha avuto l'occasione di occuparsi tempestivamente dell'interpretazione dell'articolo 600-ter c.p., nella sua formulazione originaria entrata in vigore l'11.8.1998, perché', a seguito del ricorso del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Biella che aveva escluso il reato, in un caso di produzione di materiale pornografico minorile per "uso personale", proprio la III Sezione, con ordinanza del 13.2.1999, n. 3903, aveva sollecitato l'intervento delle Sezioni unite con riferimento al problema dell'interpretazione della voce verbale "sfrutta", trattandosi di questione nuova e di particolare importanza. Secondo una prima interpretazione, il verbo usato al comma 1 avrebbe evidenziato la necessità dello scopo di lucro, realizzato da una pur rudimentale struttura organizzativa, con una certa continuità e con l'impiego di più minori, con la conseguenza di escludere dalla punibilità le ipotesi di impiego di minori per realizzare esibizioni pornografiche o produzioni di materiale pornografico per appagare occasionali e privati istinti lussuriosi. Secondo altra interpretazione, avrebbe, invece, portato alla condanna di quelle condotte consistenti nell'impiego di uno o più minori degli anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, a prescindere da una finalità di lucro, quali attività iniziali di un percorso perverso da reprimere in modo oggettivo ed esemplare. In sostanza, la produzione del materiale pornografico sembrava svincolato dagli sfruttamenti sessuali personali, per assurgere a condotta pericolosa in se', anche se non accompagnata dal fine di lucro. Il materiale pornografico, ovunque custodito, era suscettibile di utilizzazione sociale successiva, anche al di là della previsione e volontà di chi lo avesse prodotto.
Le Sezioni unite, con sentenza 31.5.2000, n. 13, hanno seguito quest'impostazione, affermando il principio di diritto così massimato: "Poiché' il delitto di pornografia minorile di cui all'articolo 600 ter c.p., comma 1 - mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia - ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto".
I criteri ermeneutici utilizzati per pervenire a tale risultato sono stati quello letterale, quello teleologico e quello sistematico. Con riferimento alla lettera della norma, i Giudici hanno precisato che il legislatore aveva adottato il termine "sfruttare" nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), sicché' sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo, anziché' rispettarli come fine e come valore in se': significa insomma offendere la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata. Con riferimento allo scopo della norma le SS.UU. hanno osservato che, per contrastare il fenomeno sempre più allarmante dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori, il legislatore del 1998 aveva voluto punire, oltre alle attività sessuali compiute con i minori o alla presenza di minori, anche tutte le attività che, in qualche modo, erano prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante della pedofilia, come l'incitamento della prostituzione minorile, la diffusione della pornografia minorile e la promozione del c.d. turismo sessuale relativo a minori. Hanno, quindi, concluso che era possibile qualificare la fattispecie di cui all'articolo 600-ter c.p., comma 1 come reato di pericolo concreto. Per conseguenza il reato è integrato quando la condotta dell'agente che sfrutta il minore per fini pornografici abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto. Di qui la tesi secondo la quale l'articolo 600-ter c.p., comma 1, puniva chiunque impiegasse uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici con il pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicché' il giudice era tenuto ad accertare di volta in volta se ricorresse il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico, facendo riferimento ad elementi sintomatici della condotta, come l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale, atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili; il concreto collegamento dell'agente con soggetti pedofili, potenziali destinatari del materiale pornografico; la disponibilità materiale di strumenti tecnici idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari; l'utilizzo, contemporaneo o differito nel tempo, di più minori per la produzione del materiale pornografico; i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile; altri indizi significativi che l'esperienza può suggerire. Ove, invece, non integrato il reato di cui all'articolo 600-ter c.p., comma 1, anche per l'inesistenza del pericolo di diffusione del materiale, era configurabile altro reato, ivi compreso quello di detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater c.p.
Parte della dottrina, pur celebrando il superamento della visione "economicistica" della norma, non ha mancato di rilevare una serie di criticità. Se la ratio della legge era quella di introdurre una tutela penale anticipata "volta a reprimere condotte prodromiche che mettono a repentaglio" un interesse di esclusiva pertinenza della persona, il riferimento "all'esistenza di una struttura anche rudimentale, atta a corrispondere alle esigenze del mercato, la disponibilità materiale di strumenti tecnici idonei a diffondere il materiale" non aggiungeva nulla, o quasi, all'offesa consumata con il coinvolgimento del minore nella preventiva attività di produzione. Inoltre, nel richiedere il pericolo concreto della diffusività, la giurisprudenza[2] aveva implicitamente avallato un sistema in cui doveva essere presente un'organizzazione di mezzi e persone che chiaramente aveva interessi economici. Le considerazioni della dottrina citata appaiono convincenti e sollecitano importanti interrogativi sulla correttezza dell'interpretazione delle Sezioni unite su un sistema normativo in materia di pedopornografia, mirante ad anticipare la repressione delle condotte già alla produzione del materiale, indipendentemente dall'uso personale o meno.
Pedopornografia: parola alle Sezioni Unite
Il Collegio remittente ritiene invece che l'impostazione tradizionale non trovi riscontro nel dato normativo ed anzi finisca per contraddire lo spirito dei numerosi interventi che si sono avuti in questi anni, auspicandone il superamento.
Come già ricordato, la materia della pornografia minorile è stata affrontata ex professo per la prima volta in Italia con la L. n. 269 del 1998. Successivamente, l'Italia ha ratificato, con la L. n. 46 del 2002, il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, fatto a New York il 6.9.2000, protocollo nascente dall'esigenza degli Stati di contrastare, con strumenti sempre più articolati ed omogenei, anche dal punto di vista internazionale, i gravi fenomeni ivi menzionati. Di fondamentale importanza per l'evoluzione normativa è stata però la Decisione quadro GAI 2004/68/GAI del Consiglio del 22.12.2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Il sistema è stato poi ulteriormente affinato con la Convenzione di Lanzarote e, come si è detto, la legislazione nazionale ha mostrato nel corso degli anni un rigore crescente.
Dal punto di vista teleologico non v'è nessun dubbio che la politica criminale in tema di pornografia minorile, sia a livello nazionale che internazionale, si imperni sulla prevenzione del crimine, sul presupposto ideologico dell'intrinseca pericolosità delle possibili manifestazioni della pedofilia, anche a prescindere dal contatto tra l'adulto ed il bambino, eccettuando il pericolo della diffusione del materiale, perché' le condotte della produzione, detenzione, divulgazione, cessione etc. sono tutte autonomamente distinte e tutte di danno, sebbene ispirate sistematicamente da una generale idea di pericolo.
La tesi propugnata dalla Cassazione in tutti questi anni appare, secondo la III Sezione, fuori dal sistema: contraddice la ratio dello stesso articolo 600-ter c.p., del successivo articolo 600-quater c.p., nonché' dell'articolo 600-quater.1 c.p., sulla pedopornografia virtuale; non risponde all'articolo 34 della Convenzione di New York ratificata dall'Italia con L. n. 176 del 1991, ne' all'articolo 2 del Protocollo opzionale recepito dall'Italia con L. n. 46 del 2002, ne' può considerarsi in linea con la lettera della norma del 1998, ne', a maggior ragione, dopo la Decisione quadro del Consiglio, le modifiche normative del 2006 e del 2012.
Si attendono le Sezioni Unite che però, qualora accordassero credito a siffatta opzione ermeneutica, darebbero vita ad un fenomeno di overrulling giurisprudenziale non privo di conseguenze.
[1] in particolare il religioso è stato chiamato a rispondere del reato di cui al capo A), articolo 61 c.p., n. 9, articolo 81 c.p., articolo 600-bis c.p., commi 2 e 3, perché', in qualità di parroco della basilica aveva compiuto atti sessuali con quattro minori, di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, facendoli denudare, per guardarli anche mentre visionavano video erotici, palpeggiando i loro organi genitali, masturbandoli e praticando loro dei rapporti orali, con l'aggravante di cui al comma 3, rispetto a tre delle persone offese di età inferiore ad anni 16, e di aver commesso il fatto con l'abuso di potere e violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto; del reato di cui al capo B), articolo 61 c.p., n. 9, articoli 56 e 81 c.p., articolo 600-bis c.p., commi 2 e 3, per aver tentato il compimento di atti sessuali con altri due minori, verso il corrispettivo di denaro ed altra utilità economica, in particolare, dopo averli denudati, aveva avvicinato la bocca ai genitali di uno, tentato di toccare i genitali di un altro, ed inviato messaggi telefonici in tema, non riuscendo nell'intento della consumazione del rapporto sessuale orale per il diniego opposto dagli stessi minori, con l'aggravante che uno dei due ragazzi aveva un'età inferiore agli anni 16; del reato di cui al capo C), articolo 81, comma 2 e articolo 600-ter, comma 1, con riferimento all'articolo 600-sexies c.p., comma 2, perché', utilizzando minori di anni 18, aveva realizzato e prodotto materiale pornografico, o comunque aveva indotto minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche, in particolare, dietro compenso di danaro o altra utilità economiche come le ricariche telefoniche, a posare nudi per le foto da lui realizzate, aventi ad oggetto gli organi genitali, con le aggravanti di aver commesso i fatti in danno di minori e con l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.
[2] Si vedano la sent. 22.10.2014, n. 2011, B, Rv. 261597, secondo cui non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtu' della clausola di riserva di cui all'articolo 600-quater c.p., la più grave fattispecie di cui all'articolo 600-ter c.p., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un "post factunn" non punibile; la sent. 2.4.2014, n. 20429, Malagoli, Rv 259632, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 600-quater c.p. in relazione agli articoli 3, 27 e 117 Cost. e articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, laddove assoggettava a sanzione penale le condotte consistenti nella mera detenzione di materiale pedopornografico a fini di consultazione personale e senza divulgazione a terzi, in quanto la fattispecie incriminatrice non si pone in contrasto con gli obblighi internazionali, che si limitavano a fissare un livello "minimale" di tutela, e lungi dall'essere irragionevole, si inserisce in un sistema organico che punisce, in via decrescente, ogni condotta relativa allo sfruttamento sessuale dei minori; ne', ai fini della dedotta illegittimità costituzionale, può assumere rilievo la mancata inclusione nel catalogo degli illeciti dei comportamenti di consultazione senza detenzione di immagini di identica natura; nel testo della sentenza la Corte ha ribadito la distinzione tra articolo 600-ter c.p. e 600-quater c.p. sulla base della necessaria presenza nel primo caso del pericolo di diffusione; la sent. 2.2.2011, n. 11997, L.F., Rv 249656, secondo cui la responsabilità per il reato di detenzione di materiale pedopornografico è esclusa in capo al soggetto che detto materiale avesse prodotto, sempre che questi fosse concretamente punibile per la condotta di produzione; fattispecie di ritenuta applicabilità del reato di detenzione a fronte della non ricorribilita' del reato di produzione per mancanza del pericolo di diffusione; la sent. 11.11.2010, n. 43246, M., Rv 248761, secondo cui il reato di detenzione di materiale pedopornografico non richiede, ai fini della sua configurabilità, un concreto pericolo di diffusione del predetto materiale, essendo sufficiente la mera consapevole detenzione del medesimo; la sent. 9.12.2009, n. 8285, R., Rv. 246232, secondo cui la detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater c.p. non riguarda il materiale prodotto dallo stesso soggetto agente, contemplando tale norma, di carattere residuale, tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale pornografico fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter c.p.; in applicazione di tale principio la Corte ha escluso, in relazione all'articolo 600 ter c.p., la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 c.p., n. 2 con riguardo al fine di detenere il materiale in precedenza prodotto; la sent. 7.6.2006, n. 20303, Palomba e altri, Rv. 234699, per la quale, in tema di reati relativi alla pornografia minorile, mentre il delitto di cui all'articolo 600-ter c.p., comma 1, ha natura di reato di pericolo concreto, la fattispecie di cui all'articolo 600-quater c.p.. (anche nella formulazione applicabile al caso di specie, anteriore a quella introdotta con la L. n. 38 del 2006), richiede la mera consapevolezza della detenzione del materiale pedopornografico, senza che fosse necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie aveva carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.
Cassazione ordinanza n. 10167/2018• Foto: 123rf.com