di Annamaria Villafrate - Il danno biologico terminale, frutto della elaborazione giurisprudenziale, ha trovato il suo riconoscimento ufficiale da parte dell'Osservatorio del Tribunale di Milano. Al fine di impedire inutili duplicazioni risarcitorie l'Osservatorio stabilisce che il danno biologico terminale e il danno da lucida agonia sono da considerarsi sotto categorie del "danno terminale", posta risarcitoria che può essere richiesta quando tra le lesioni e la morte ad esse conseguente intercorre un apprezzabile lasso di tempo fissato convenzionalmente in 100 giorni.
Con le Tabelle di Milano 2018 si sancisce la fine dell'anarchia decisionale delle corti di merito e si apre la strada all'uniformità liquidativa su tutto il territorio nazionale del danno terminale.
Indice:
- Danno biologico terminale: definizione
- Danno biologico terminale e catastrofale: differenze
- Le Tabelle di Milano 2018 ufficializzano il danno terminale
- Tabelle di Milano: liquidazione del danno terminale
Danno biologico terminale: definizione
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Il danno biologico terminale è la compromissione della salute patita dal soggetto nell'intervallo di tempo intercorrente tra la lesione e il sopraggiungere della morte. Questa voce di danno sussiste solo se tra la lesione e la morte da essa derivante intercorre un "apprezzabile lasso temporale", non potendosi ammettere il danno biologico terminale in caso di morte immediata. Occorre in sostanza una netta separazione tra la lesione e la morte da essa derivante. Questo perché, in caso di morte immediata, il danno biologico non è in grado di entrare a far parte della sfera giuridica del soggetto, è cioè "adespota", ossia privo del suo legittimo titolare.
Danno biologico terminale e catastrofale: differenze
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Per anni si è fatta una gran confusione tra le voci di danno catastrofale e terminale, è quindi arrivato il momento di fare chiarezza. A tal fine si riporta un estratto della recente Cassazione n. 6691/2018 che, ha negato il riconoscimento del danno morale terminale, riconoscendo invece il biologico terminale, dopo averne illustrato le differenze: "Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare, che per il cd. danno tanatologico, indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico (Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26772; Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26773), subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire coscientemente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata (Cass. 20/8/2015 n. 16993; Cass. 8/4/2010 n. 8360; Cass. 23/2/2005 n. 3766; Cass. 1/12/2003 n. 18305), a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima. Nella diversa ipotesi di morte cagionata dalla lesione, quando (come nella specie) tra le lesioni colpose e la morte intercorra un "apprezzabile lasso di tempo" (nel caso in esame, 3 giorni), viene ritenuto risarcibile il danno biologico terminale (Cass. 28/8/2007 n. 18163), e "per il tempo di permanenza in vita" (Cass. 16/5/2003 n. 7632) in quanto "sempre esistente", per effetto della "percezione", anche - non cosciente", della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (Cass. 28/8/2007, n. 18163) ed il diritto di credito al relativo risarcimento viene ritenuto quindi trasmissibile jure hereditatis (Cass. 23/2/2004 n. 3549; Cass. 01/2/2003, n. 18305; Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass. 14/3/2003 n. 3728; Cass. 2/4/2001 n. 4783; Cass. 10/2/1999 n. 1131; Cass. 29/9/1995 n. 10271). É stato altresì affermato che il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute, anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. 23/2/2004 n. 3549) in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (Cass. 23/2/2005, n. 3766)."
Le Tabelle di Milano 2018 ufficializzano il danno terminale
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L'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano in data 14 marzo 2018 ha approvato le nuove "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e della perdita - grave lesione del rapporto parentale e i relativi criteri" nella versione aggiornata al 2018, che tiene conto degli indici Istat.
Quest'anno le Tabelle presentano alcune novità, tra le quali i "Criteri orientativi per la liquidazione del danno terminale". L'Osservatorio ufficializza il riconoscimento del danno biologico terminale, di fonte giurisprudenziale (Sezioni Unite n. 15350/2015) e ne riconosce la risarcibilità iure proprio alla vittima di lesioni personale il cui decesso sopraggiunga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni. Obiettivi dell'Osservatorio sono:
- superare le incertezze definitorie di questa voce di danno, spesso confuso con il danno catastrofale morale;
- scongiurare l'anarchia liquidativa dei giudici di merito, fonte di risarcimenti disomogenei anche in situazioni simili.
Tabelle di Milano: liquidazione del danno terminale
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Questi i criteri di liquidazione del danno terminale stabiliti dall'Osservatorio:
Unitarietà e onnicomprensività
Nel rispetto del principio di sancito dalle Sezioni Unite n. 26972/2008 il danno terminale ricomprende al suo interno sia gli aspetti biologici (danno biologico terminale) che di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente (danno da lucida agonia o catastrofale), al fine di evitare la duplicazione di voci risarcitorie. Dalla liquidazione deve essere esclusa la separata liquidazione del danno biologico temporaneo, poiché assorbita dalla voce principale;
Durata limitata
Per la prima volta si stabilisce che il danno terminale può essere riconosciuto se tra le lesioni e la morte intercorre un intervallo convenzionale massimo di 100 giorni. L'Osservatorio dimostra in questo modo di condividere la tesi giurisprudenziale che nega il danno terminale in caso di morte immediata o verificatasi a brevissima distanza dalle lesioni. Stabilito il termine massimo, è importante però precisare che, per "intervallo di tempo apprezzabile" deve intendersi uno spazio temporale sufficiente affinché la coscienza assimili e configuri il rischio della morte;
Coscienza
Affinché il danno terminale sia risarcibile è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso. Per cui, se subito dopo le lesioni, ad esempio, il soggetto perde coscienza e va in coma, il danno terminale non può essere riconosciuto;
Intensità decrescente, personalizzazione e decorrenza
L'esperienza medico legale è giunta alla conclusione che il danno terminale da lesione tende a decrescere con il passare del tempo. Per questo le Tabelle di Milano introducono un metodo tabellare che prevede, per i primi tre giorni un valore risarcitorio massimo di € 30.000, mentre per i successivi 97 giorni valori risarcitori decrescenti: da € 1000,00 per il quarto giorno fino a € 98,00 per il centesimo, valore pro die riconosciuto dalla tabella per il danno biologico temporaneo.I valori dal quarto giorno in poi sono in ogni caso personalizzabili in base alle circostanze del caso concreto e alla prova rigorosa del danno, nella misura massima del 50 %.
Resta fermo che, in caso di lungo decorso, se la percezione della fine si verifica in un momento successivo rispetto alle lesioni, la tabella prevista per il calcolo del danno terminale andrà applicata a partire da quel momento.
Cassazione civile sentenza n. 6691-2018Tabelle di Milano 2018
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