Il giudice può riconoscere la continuazione quando ritenga provata la sussistenza di un disegno criminoso comune a diversi reati e deliberato almeno contestualmente alla commissione del primo

Avv. Francesca Servadei - Con sentenza 19 febbraio 2018, numero 7953 (sotto allegata), la Prima Sezione della Corte di Cassazione riconosce che la continuazione, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, si rileva ogni qual volta che sia provata la sussistenza di un disegno criminoso comune a più reati.

La giurisprudenza asserisce che il riconoscimento del vincolo insito nell'articolo 81 richiede un accertamento in positivo di un programma di reati, essendo sufficienti le linee essenziali partendo dal primo reato, utilizzando l'accertamento degli indicatori non con modalità aritmetica.

I giudici di Piazza Cavour statuiscono che per indicatori si intende la prossimità spazio temporale dei reati, ovvero l'identità non solo del bene giuridico offeso, ma anche l'identità del modus operandi, ovvero la ricorrenza degli stessi complici; solo all'esito di una considerazione globale può ravvisarsi il disegno criminoso che trova la sua ratio nell'articolo 81 del Codice penale, articolo che a livello figurativo può essere rappresentato da un disegno criminoso dove l'autore con un pennello delinea i contorni di una figura senza mai staccare il pennello dalla tela.

Ai fini della continuazione, essa non può ricorrere se l'autore ovvero il co-autore di un reato sia un soggetto affetto da tossicodipendenza.

Inoltre è d'obbligo affermare, concludono gli Ermellini, che "quanto al principio, ricorrente in giurisprudenza, secondo cui l'istante, in sede esecutiva, avrebbe l'onere di allegare gli elementi che dovrebbero fondare il riconoscimento della continuazione (Sez. 1, 25.11.2009, Marianera, Rv. 245970; Sez. 5, 6.5.2010, Faneli, Rv. 247356; Sez. 1, 20.4.2016, D'Amico, Rv. 267580), il collegio rileva che impropriamente si parla di onere, istituto che, secondo la tradizionale dottrina, significa l'esistenza, a carico di una parte, di un dovere, seppur diverso dall'obbligo e dalla soggezione".

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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Cassazione sentenza n. 7953/2018

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