Condizione, decadenze e limiti della riscossione nei confronti dei coobbligati
Avv. Giampaolo Morini - Una riflessione particolare deve essere riservata al tema della riscossione nei confronti del coobbligato. Al riguardo la novella non dispone nulla, ragione per cui si potrebbe ritenere applicabile la regola dettata per il ruolo dall'art. 25 del DPR n. 602/1973, che consente all'agente della riscossione di notificare al coobbligato la cartella formata in base al ruolo intestato al debitore principale.

Ciò, anche per effetto della lett. g) dell'art. 29 in esame, secondo cui "ai fini della procedura di riscossione,... i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati" al nuovo accertamento esecutivo. Tuttavia, l'applicabilità dell'art. 25 del DPR n. 602/1973 all'accertamento esecutivo non appare scontata.

Prima di tutto in quanto, avendo subordinato l'efficacia esecutiva dell'accertamento segnatamente alla notifica dell'atto, ovvero al decorso di sessanta giorni dalla stessa (lett. b), sembra naturale concludere che l'efficacia esecutiva debba essere circoscritta al soggetto destinatario della notificazione medesima (ed, eventualmente, degli eredi, ma solo in ragione dell'art. 477 c.p.c.). Inoltre, va evidenziato che, venendo meno la cartella di pagamento, l'applicazione all'accertamento esecutivo della regola portata dall'art. 25 dovrebbe realizzarsi consentendo all'agente della riscossione di coinvolgere il coobbligato con la notifica dell'avviso di accertamento intestato al debitore principale. D'altra parte, non è previsto alcun atto ulteriore rispetto all'avviso di accertamento, se non l'avviso ex art. 50 del DPR n. 602/1973. Questo presuppone, però, la consegna in carico all'agente dell'avviso di accertamento. Ebbene, ai sensi della lett. f) dell'art. 29, l'aggio di riscossione, una volta che l'avviso è stato consegnato all'agente della riscossione, è dovuto per intero. Ne consegue che, per il coobbligato, l'aggio sarebbe dovuto sempre ed in misura intera, laddove il debitore principale vi sarebbe tenuto solo una volta trascorsi i trenta giorni dalla scadenza del termine per impugnare e, comunque, almeno dopo sessanta giorni dalla notifica dell'avviso. Una simile disparità di trattamento appare, evidentemente, non accettabile.
Inoltre, l'art. 25, nel consentire la notifica della cartella e del ruolo anche al coobbligato lo fa, segnatamente, in vista della previsione di un termine decadenziale entro cui tale adempimento va soddisfatto. I termini di cui all'art. 25, tuttavia, non sono applicabili all'accertamento esecutivo, che è invece sottoposto ai termini propri dell'accertamento. Ne consegue che, per applicare all'accertamento esecutivo la regola sull'efficacia ultra vires del titolo esecutivo, dettata dall'art. 25 per il ruolo, bisognerebbe immaginare un'applicazione parziale, limitata al primo inciso, della previsione richiamata. In definitiva, diversi argomenti suggeriscono di escludere l'applicabilità all'accertamento esecutivo della regola di cui all'art. 25, comma 1, del DPR n. 602/1973, che consente di estendere al coobbligato l'efficacia soggettiva del titolo esecutivo
. Se così è, dovrà venire meno il potere dell'agente della riscossione di procedere nei confronti dei coobbligati, in ragione di un titolo esecutivo intestato al solo debitore principale[1].

Ne consegue che dovranno provvedere gli uffici dell'Agenzia ad individuare e selezionare i coobbligati verso cui procedere, notificando loro, direttamente, l'avviso di accertamento: l'agente della riscossione, ricevuti in carico i diversi avvisi di accertamento, potrà comunque scegliere verso quale, tra i diversi debitori, svolgere la procedura esecutiva.

Riforma della riscossione coattiva

L'art. 29 del DL n. 78/2010 stabilisce, che, mediante regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (quindi con un processo di progressiva delegificazione), si procederà ad un complessivo e generale riassetto della riscossione coattiva (lett. h).

L'intervento riformatore dovrebbe, in particolare, coinvolgere gradualmente le altre ipotesi di riscossione delle imposte sui redditi ed Iva non interessate, in prima battuta, dalla novella (attività di liquidazione e controllo ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 ed art. 54-bis del DPR n. 633/1972), come pure i restanti tributi, nonché le altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

L'obiettivo è certamente quello di addivenire al superamento della riscossione in base a ruolo, a favore di un modello di esazione coattiva ispirato all'immediata esecutorietà dell'atto mediante il quale viene vantata la pretesa sostanziale. La funzione di riscossione non verrà meno ma, verrà meno la previsione di un atto a ciò funzionalmente e specificatamente dedicato (il ruolo).

Le funzioni del ruolo saranno superate dalle funzioni dell'avviso di accertamento. Corollario di tale trasformazione sarà, l'abbandono di un modello di riscossione coattiva ispirato ai caratteri dell'unitarietà, della generalità e dell'astrattezza della riscossione, che sono appunto quelli propri della riscossione in base a ruolo.

L'attuale disciplina della riscossione consente, infatti, di riscuotere congiuntamente, indipendentemente dalla natura e dal titolo, le diverse somme vantate nei confronti del medesimo soggetto (art. 12, DPR n. 602/1973), accorpando grazie al ruolo l'attività di esazione di una pluralità di crediti, unificandone tempi e procedure, con evidenti benefici in termini di efficienza del sistemaIl modello prescelto con il DL n. 78/2010, di contro, esalta la singolarità della pretesa in esazione, secondo lo schema tipico dell'ingiunzione fiscale[2]. L'ammodernamento del sistema di riscossione, paradossalmente, prende le forme di un ritorno al passato. La concentrazione in un unico atto di funzioni diverse, di accertamento/sanzionatoria e di riscossione, non è di per sé censurabile né necessariamente asistematica. Così come pure la finalità di realizzare una maggiore speditezza nell'azione impositiva, segnatamente nella fase della riscossione. Ecco allora che la forma dell'atto, laddove destinato ad assolvere funzioni diverse, deve poter soddisfare le esigenze proprie di ciascuna di esse: del resto, è proprio questo ordine di considerazioni ad aver sollecitato una motivazione anche per il ruolo. Del pari, la concentrazione delle attività di accertamento e di riscossione non si può compiere a scapito delle garanzie e delle tutele attualmente accordate al contribuente.

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

[1] A. CARINCI, La riscossione a mezzo ruolo nell'attuazione del tributo, cit., 240.

[2] B. COCIVERA, voce Ingiunzione (diritto tributario), in Enc. del dir., 1971, 528; G. PASSARO, Ingiunzione fiscale, (voce), in Dig. disc. priv., sez. comm., 1992, VII, 386.


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