Il divieto di detenzione armi
Quando il Ministero dell'Interno ritiene di esercitare questa facoltà, appare evidente che si viene a creare un problema per il destinatario del provvedimento.
Spesso, chi riceve il divieto non intende rimanere in silenzio di fronte ad una presa di posizione di questo tipo, soprattutto se pensa di potersi difendere adeguatamente dalle conclusioni cui è giunta la Prefettura.
L'istanza per l'accesso agli atti
Ora, bisogna tenere presente che l'Ordinamento ha previsto una situazione del genere: cioè ha previsto quella particolare circostanza nella quale la persona interessata vuole e deve essere messa in grado di conoscere il contenuto della documentazione che ha preceduto l'emissione del divieto di detenzione armi e, in particolare, del parere dato dalla Polizia o da altri Organi a ciò chiamati.
La norma da richiamare per presentare l'istanza
La persona interessata ad informarsi sul contenuto dei pareri di Polizia emessi prima del provvedimento di divieto può presentare la richiesta con un atto che, oltre alle generalità e ad un'indicazione sintetica del motivo dell'istanza, contempli anche la normativa applicabile.
Ebbene, la norma che si consiglia di inserire nel corpo dell'atto è l'art. 24 comma 7 della Legge n. 241/90, secondo cui: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".
Perché richiamare la norma nell'istanza
L'indicazione dell'art. 24 co. 7 può avere una sua importanza in quanto contribuisce a sottolineare la tutela voluta dal Legislatore, che è quella di consentire in ogni caso l'accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici.
Anzi, l'accesso è assicurato anche se è sia stata disposta l'esclusione ai sensi del comma 6 dell'art. 24 Legge n. 241/90 (si tratta di un elenco di casi, ad esempio documenti che riguardino la vita privata, o piuttosto la sicurezza e la difesa nazionale).
Da un punto di vista generale, sembra trattarsi di situazioni apparentemente banali dal momento che si parla di acquisizioni di atti e documenti cui si vuole pervenire con l'aiuto di un'espressa disposizione di legge: in realtà parliamo di circostanze difensive che, al contrario, mettono in risalto il fondamentale principio in forza del quale è sempre consentito l'accesso ai rapporti della Polizia per tutelare i propri interessi con il ricorso che si intende proporre.
Cosa fare se la Prefettura non consente l'accesso
Ricevuta l'istanza, l'amministrazione può negare l'accesso facendo leva, ad esempio, sull'art. 3 comma 1 lettera "a" del D.M. n. 415/94: in sostanza, comunicando alla parte interessata all'accesso che questo non è permesso in quanto vi sono esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico, idonee ad impedire l'acquisizione di relazioni di servizio e documenti simili.
Ebbene, di fronte al "no" del Ministero, la Legge consente alla parte privata di proporre un ricorso, lamentando la violazione della Legge n. 241/90 e del D.M. n. 415/94.
Quale sarà il risultato del ricorso
Secondo un'importante sentenza del Tar Lombardia, la n. 26 del 4 gennaio 2018, quel ricorso dovrà essere accolto.
Il perché di questo orientamento è il seguente: lo scopo della richiesta di ostensione degli atti è solo difensivo e tende a favorire l'impugnazione del divieto di detenzione armi.
La Legge non priva, pertanto, il cittadino del suo diritto di difendersi adeguatamente in un processo amministrativo.
Unico limite che può trovare l'interessato è che vi sia un segreto istruttorio, a lui opponibile, atto a giustificarne il differimento.
Niente altro.
In pratica, cosa fare in questi casi
Quando si riceve un provvedimento di divieto di questo tipo e si ritiene che possa essere criticato con validi motivi, il consiglio è di presentare l'istanza per accesso agli atti antecedenti il divieto in modo da conoscerne il contenuto ed approntare la migliore difesa con il ricorso.
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