di Redazione - Il tempo impiegato per indossare la tuta necessaria per eseguire la prestazione lavorativa è ricompreso nell'orario di lavoro e dunque va pagato anche se non previsto dal contratto. Con questa motivazione, la Cassazione sezione lavoro (sentenza n. 9417/2018 sotto allegata), ha rigettato il ricorso della Sodexo e accolto quello dei dipendenti che avevano chiesto che fossero riconosciuti come facenti parte dell'orario retribuito i tempi necessari alla vestizione e svestizione degli abiti necessari alla prestazione di lavoro quali addetti alle mense.
La vicenda
La società si era rivolta alla Cassazione sostenendo l'erroneità della sentenza di merito "per non avere escluso la sussistenza di elementi di eterodirezione datoriale rispetto alla vestizione, omettendo di valorizzare correttamente il fatto che, trattandosi di indumenti resi necessari dall'interferire del lavoro con alimenti, l'obbligo di indossarli gravava direttamente sul lavoratore e che tale vestizione si attuava in un luogo, gli spogliatoi della sede RAI, al di fuori del diretto controllo del datore di lavoro, sicché la volontà di quest'ultimo si manifestava come irrilevante e gli indumenti costituivano una mera condizione soggettiva per la legittima offerta della prestazione da parte del lavoratore".
Tempo divisa: quando va pagato
Per gli Ermellini, il motivo è infondato, in quanto "il (pacifico) gravare dell'obbligo di vestizione di determinati indumenti di lavoro anche sul lavoratore, oltre a non escludere l'obbligo datoriale di imporre e controllare che tale utilizzazione sia effettiva, è in realtà elemento privo di rilievo alcuno". Infatti, proseguono, "l'assenza per il lavoratore di libertà di scelta rispetto a tempi e luoghi in cui indossare gli indumenti necessari, non permette di ritenere la relativa operazione come relativa agli atti di diligenza meramente preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, imponendo, proprio per la mancanza di discrezionalità, che il tempo necessario per il suo compimento debba essere retribuito" (cfr.tra le altre Cass. n. 1352/2016).
Inoltre, rilevano dal Palazzaccio, che è stato ritenuto che la "eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare non solo dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione (Cass. 1352/2016). Infine, affermano rigettando il ricorso, "la pacifica assenza di richiami espressi alla questione nell'ambito della contrattazione collettiva rende ogni profilo a ciò attinente del tutto irrilevante".
Cassazione sentenza n. 9417/2018
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