Il Giudice di Pace di Pontremoli conferma l'esibizione via smartphone dell'assicurazione alle forze dell'ordine annullando la multa comminata a un uomo sprovvisto del certificato cartaceo

di Lucia Izzo - È consentito esibire alle Forze dell'Ordine, in sede di controllo, il certificato di assicurazione RC Auto in formato digitale, ad esempio attraverso lo smartphone, oppure una stampa non originale dello stesso.


Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Pontremoli nella sentenza n. 168/2018 (qui sotto allegata) una delle prime pronunce ad affrontare il tema della validità dell'esibizione in formato elettronico (nel caso di specie foto sullo smartphone) del certificato assicurativo.


Il ricorrente era stato sanzionato dai Carabinieri per aver violato l'art. 180, commi 1 lettera D) e 7 lettera 10, del Codice della Strada in quanto trovato a circolare alla guida della sua auto "sprovvisto del prescritto certificato di assicurazione obbligatoria RCA".


Tuttavia, impugnando il verbale innanzi al Prefetto, l'automobilista contestava la sanzione evidenziando come, in occasione del controllo effettuato dai Carabinieri, si era offerto di dimostrare che la vettura fosse regolarmente assicurata, attraverso l'esibizione di una copia digitale del certificato di assicurazione, attraverso lo smartphone.


Ciononostante, il militare si era rifiutato di prendere atto dell'esibizione, ritenendola inidonea allo scopo, e aveva proceduto alla contestazione dell'illecito redigendo il verbale di cui è causa. Innanzi al Giudice di Pace, il multato agisce in opposizione all'ordinanza di ingiunzione della Prefettura.

Consentito esibire certificato RC Auto in formato digitale

In particolare, secondo la difesa attorea, i militari avrebbero disatteso la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Polizia Stradale (Prot. n. 300/A/5931/16/106/15) del 1 settembre 2016.


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La Circolare, infatti, prescrive che può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria

ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.


Inoltre, sottolinea la difesa del ricorrente, la stessa Circolare fa riferimento anche all'esibizione di una "stampa non originale" quale sufficiente ad adempiere all'obbligo previsto dalla norma; di conseguenza è evidente che la copia digitale possa essere anche non originale e ciò al fine di agevolare il più possibile un corretto rapporto collaborativo tra le forze dell'ordine e il cittadino/utente, semplificandone gli adempimenti.


Il Giudice di Pace, accogliendo il ricorso, ritiene che i Militari abbiano disatteso le direttive impartite contestando ugualmente la violazione, nonostante la prassi vigente dal 1° settembre 2016 (anche se l'episodio è avvenuto solo alcuni mesi dopo).


Dalla Circolare prodotta, spiega il giudice, risulta chiaro che gli agenti non avrebbero potuto contestare la violazione del Codice della Strada ove il conducente avesse loro mostrato il certificato assicurativo anche con mezzi informatici. Evidente, infatti, l'esigenza sottesa dalla Circolare considerando gli attuali sistemi di sottoscrizione e pagamento delle polizze RC auto.


Il provvedimento, proveniente dal Ministero dell'Interno, deve intendersi avere efficacia di interpretazione autentica del contestato art. 180 C.d.S. e, pertanto, da assumersi quale condizione legittimane o meno l operato degli agenti.


Non avendo questi ultimi adottato i criteri di accertamento previsti dal Ministero, conclude il magistrato, l'impugnata ordinanza prefettizia e il verbale devono intendersi affetti da illegittimità e dunque da annullare.


Si ringrazia l'Avv. Giuseppe Naim per l'invio del provvedimento


Giudice di Pace di Pontremoli, sentenza n. 168/2018

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