Ad avviso degli Ermellini, va confermata la decisione di merito che aveva sottolineato che il comportamento del lavoratore non rientrava "nell'ipotesi di simulazione della malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio in assenza della prova della simulazione". Per il Palazzaccio, correttamente la Corte d'Appello di Milano aveva escluso "che la produzione di documentazione medica insufficiente ad attestare l'esistenza della malattia fosse sufficiente a dimostrare la simulazione della malattia medesima" ed aveva proceduto "a verificare se la condotta contestata potesse essere ricondotta ad una delle altre ipotesi sanzionate con l'irrogazione della sospensione dal servizio", escludendo tale evenienza.
In sostanza, hanno affermato da piazza Cavour, va condiviso il giudizio della corte milanese, secondo cui la condotta dell'uomo, per un'assenza "rimasta ingiustificata per alcune ore di un solo giorno lavorativo" non è di particolare gravità, considerando che "la norma collettiva indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l'assenza arbitraria per tre/sei giorni lavorativi".
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